RESTRIZIONI DALLA REGIONE VENETO PER LE ATTIVITA’ CHE RIAPRONO
16 Aprile 2020Si informa che il Presidente della Regione del Veneto,Luca Zaia, nell’Ordinanza di ieri (Ordinanza n. 40 del 13 aprile 2020), in vigore da oggi con validità fino al 3 maggio 2020 compreso, ha disposto delle restrizioni rispetto al DPCM 10.04.2020.
In particolare, la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati (codice ATECO 47.71.20), nonché l’attività di librerie (codici ATECO 47.61.00 – libri nuovi e 47.79.10 – libri usati) e cartolerie (codice ATECO 47.62.20)
- è ammessa in negozi esclusivamente dedicati alla vendita di tali prodotti (sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020)
- è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi
Si ritiene opportuno apporre un cartello per la clientela, al fine di indicare le due giornate in cui il negozio è operativo, sempre che in seguito non pervengano ulteriori indicazioni di comunicazione agli Enti preposti.
Nelle suddette attività commerciali, cosi come in tutte le altre attività commerciali aperte, sia nell’area esterna di attesa all’ingresso, sia all’interno dei locali, devono essere rispettate le seguenti misure, oltre quelle presenti nell’allegato 5 del DPCM:
- distanziamento interpersonale di almeno due metri;
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
- utilizzo di guanti e mascherine e comunque copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani (in particolare, devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento);
- mantenimento di un unico accesso regolamentando e scaglionando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- limitazione dell’accesso ad un soggetto per nucleo famigliare, salva necessità di accompagnamento (figli inferiori ai 14 anni o disabili);
- è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
- garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
Si ricorda inoltre che anche le attività commerciali, sia al dettaglio che all’ingrosso, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020 in attuazione dell’articolo 1, comma 1°, numero 9, DPCM 11.3.2020. Lo Spisal esercita la funzione di vigilanza sull’applicazione del protocollo. Sono fatte salve le ulteriori misure più restrittive previste dai documenti adottati dalle singole strutture produttive in base al d.lgs. 81/08.
In tal senso alleghiamo una check list (clicca qui) che vi invitiamo a compilare per adempiere agli obblighi richiesti per la sicurezza.
L’Ordinanza regionale dispone infine la chiusura alla domenica e nei giorni festivi di:
- esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari;
- esercizi commerciali di apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia.
Per scaricare l’Ordinanza n. 40 del 13 aprile 2020 clicca qui.
Per ulteriori informazioni contattare l’Associazione:
Ennio Galletti – 0421 335450 ennio.galletti@artigianisandona.it