SUPERBONUS 110% – LE NUOVE SCADENZE ENTRO CUI TERMINARE I LAVORI (PROROGATI SOLO I CONDOMINI E GLI IACP)
12 Luglio 2021Condomini: confermato Superbonus fino al 31 dicembre 2022
Si informa che è in vigore la legge sul Fondo Complementare al PNRR che proroga la misura del Superbonus 110% per i condomìni, per le persone fisiche proprietarie di edifici plurifamiliari fino a 4 unità immobiliari e per gli IACP.
Si tratta della legge 1° luglio 2021, n. 101 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 59/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.160 del 6 luglio scorso.
In merito alla proroga del Superbonus 110% è stato confermato che l’agevolazione è riconosciuta indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori (SAL):
– al 31 dicembre 2022, per gli interventi condominiali;
– al 30 giugno 2023, per gli interventi realizzati dagli IACP.
Inoltre, per gli interventi effettuati dai soggetti IACP per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, l’agevolazione è prorogata al 31 dicembre 2023.
Il superbonus spetta anche fino al 31 dicembre 2022 per gli edifici da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà (cd. “mini-condomini”) da più persone fisiche (no esercenti attività di impresa, arte o professione), a condizione che alla data del 30 giugno 2022 sia stato effettuato lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Per i lavori effettuati da persone fisiche su villette a schiera ed unifamiliari, cooperative di abitazione Onlus, organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale nonché associazioni sportive, resta invariata la scadenza della detrazione del 110% al 30 giugno 2022.