SOSPENSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
23 Marzo 2020IMPORTANTE – CORONAVIRUS – DPCM 22-03-2020
Fermo restando quanto stabilito dal DPCM DEL 11.03.2020 per le attività commerciali, artigianali, i servizi della ristorazione e i servizi alla persona, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato un ulteriore Decreto per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con il quale ha sospeso tutte le attività produttive industriali e commerciali FINO AL 3 APRILE.
Il blocco delle attività scatterà da lunedì 23 marzo. Le aziende le cui attività sono sospese avranno eventualmente tempo fino al 25 marzo per completare le attività necessarie alla chiusura, inclusa la spedizione della merce in giacenza (le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile).
Si menzionano tra queste:
– attività di edilizia, movimento terra e dipintura;
– attività inerenti la categoria legno (falegnamerie, serramentisti, ecc. );
– attività metalmeccaniche (con le eccezioni sotto indicate).
La sospensione non riguarda le attività considerate essenziali e quelle ritenute funzionali ad esse, che potranno rimanere aperte:
ALIMENTARI: Restano aperti i supermercati, i discount, gli ipermercati, tutti i negozi di alimentari (con chiusura alla domenica, secondo l’ordinanza della Regione Veneto) e le industrie alimentari e delle bevande
FARMACI: Restano aperte regolarmente farmacie e parafarmacie.
TRASPORTI: Il trasporto ferroviario di persone e merci, quello dei passeggeri in aree urbane ed extraurbane, i taxi, il noleggio di auto con conducente, il trasporto marittimo e quello aereo restano attivi. Regolare anche il trasporto delle merci su gomma.
TABACCAI ED EDICOLE: I tabaccai e le edicole continuano regolarmente la vendita.
BANCHE, POSTE E ASSICURAZIONI: Regolari le attività bancarie e assicurative, restano aperti gli uffici postali.
ALTRE ATTIVITA’ APERTE:
– produzioni di gomma, materie plastiche e prodotti chimici;
– fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia;
– fabbricazione di macchine per l’agricoltura, per l’industria alimentare e delle bevande, per l’industria delle materie plastiche e della gomma, ecc.;
– attività legate all’idraulica, all’installazione di impianti elettrici, di riscaldamento o di condizionatori;
– manutenzione e riparazione di autoveicoli e commercio di loro parti e accessori;
– fabbricazione di forniture mediche e dentistiche;
– servizi di informazione e comunicazione;
– gestione fognaria e raccolta dei rifiuti;
– attività professionali, scientifiche e tecniche;
– attività di pulizia e disinfestazione.
Per vedere l’elenco completo della ATTIVITA’ NON SOSPESE clicca qui (si fa riferimento al codice ATECO principale, presente in visura).
Si ricorda quanto disposto dal DPCM dell’11.03.2020, come ATTIVITA’ NON SOSPESE:
- Attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, farmacie, parafarmacie, benzinai, tabaccai, edicole, come di seguito elencato:
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Servizi di ristorazione:
- Mense e del catering continuativo su base contrattuale
- Ristorazione con consegna a domicilio
- Si fa presente che il Decreto del Ministero della Salute ha disposto di chiudere gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonchè nelle aree di servizio e rifornimento carburante CON ESCLUSIONE di quelli situati lungo le autostradale, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroportuali, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
- Attività inerenti i servizi alla persona:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
Per le ATTIVITA’ NON SOSPESE restano ferme le indicazioni previste dal DPCM dell 11.03.2020:
- Attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile (smart working);
- Incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché altri strumenti previsti;
- Sospendere le attività dei reparti aziendali NON INDISPENSABILI ALLA PRODUZIONE;
- Assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile, rispettare la distanza interpersonale di un metro, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- Incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Si ricorda inoltre il RISPETTO DEI CONTENUTI DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS sottoscritto il 14.03.2020 (clicca qui).
Per scaricare il DPCM 22.03.2020 clicca qui.
Per scaricare il cartello clicca qui
Per ulteriori informazioni contattare lo 0421 3351, che vi metterà in contatto con il personale preposto