SETTORE AUTOTRASPORTO – NON IMPONIBILITA’ IVA TRASPORTI INTERNAZIONALI
28 Gennaio 2022Il Decreto Legge 146/2021, convertito nella Legge 217 del 17/12/2021, introduce alcune specifiche condizioni per non imponibilità Iva dei trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché dei trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile.
La norma è contenuta nell’art. 5-septies, il quale intervenendo sull’art. 22 del D.P.R. 633/72, che riguarda i servizi internazionali o collegati agli scambi internazionali non imponibili ai fini Iva, specifica che le prestazioni non imponibili non comprendono i servizi di trasporti effettuati nei confronti dei soggetti diversi:
- Dall’esportatore;
- Dal titolare del regime di transito;
- Dall’importatore;
- Dal destinatario dei beni;
- Dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali;
- Dal prestatore di servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano compresi nella base imponibile.
Le modifiche sono in vigore dal 1° gennaio 2022, mentre sono fatti salvi i comportamenti adottati precedentemente fino al 31/12/2021.
Per maggiori dettagli contatta l’Ufficio Contabilità.