Sindacale

Regolamento in materia di attività di installazione di impianti radiotelevisivi

19 Dicembre 2022

DECRETO 29 SETTEMBRE 2022 N. 192

che costituisce Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti radiotelevisivi

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre, è stato pubblicato il decreto 29 settembre 2022 n. 192 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, che entrerà in vigore il prossimo 28 dicembre 2022.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021 n 207 (Decreto di attuazione del Codice europeo delle Comunicazioni) all’art 3 prevedeva l’adeguamento del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 alle modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda larga (di cui all’art 135-bis del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia).

Il decreto prevede la modifica del DM 37 in più punti:

  • Modifica all’art 1 (Ambito di applicazione) del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37, estendendo e specificando l’ambito di applicazione della lettera b) che diviene «b)  impianti  radiotelevisivi,  le   antenne,   gli   impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione  dei  segnali  tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di  sicurezza  compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti»;
  • Modifica all’art 2 Definizioni relative agli impiantiche al comma 1, lettera a), definisce il punto di consegna  «ovvero il punto terminale di rete come definito  dall’articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.207»;
  • Modifica all’art. 2Definizioni relative agli impianti, con la sostituzione della lettera fcon   «f) impianti  radiotelevisivi  ed  elettronici:  le  componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione  ed  alla  ricezione  dei segnali  tv,  telefono  e  dati,  anche  relativi  agli  impianti  di sicurezza,  ad  installazione  fissa,  comprese   le   infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti»;
  • Inserimento di un articolo 5 bis) (Adempimenti  del  tecnico  abilitato) che prevede:
    1. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti è responsabile dell’inserimento nel  progetto  edilizio  dell’edificio   di   tutte   le   parti   di infrastruttura fisica  multiservizio  passiva  e  degli  accessi  che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai  sensi dall’articolo 135-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380.
    2. Al termine dei  lavori,  su  istanza  del  soggetto  che  ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro  soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa di cui al  comma  1 rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai  sensi  di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e  3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche  degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
    3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380».

Decreto Impianti 192/22

Per informazioni chiamare Uff. Sindacale
Sonia Cibin  0421335420