ODONTOTECNICI – Reg. UE 745 obbligo di copertura finanziaria per risarcimento danni da prodotto difettoso
10 Settembre 2024L’articolo 10 del Regolamento (UE) 745/2017 “Obblighi generali dei fabbricanti” tratta della copertura finanziaria dei fabbricanti di dispositivi medici. Nello specifico, il Regolamento stabilisce che i fabbricanti – in modo proporzionale alla classe di rischio, alla tipologia di dispositivo e alla dimensione dell’impresa – devono disporre di “misure che forniscono una copertura finanziaria sufficiente in relazione alla loro potenziale responsabilità ai sensi della direttiva 85/374/CEE, fatte salve eventuali misure di protezione più rigorose ai sensi del diritto nazionale”.
Detta disposizione introduce per la prima volta un obbligo legislativo, senza più lasciare ai fabbricanti la decisione di dotarsi di una copertura finanziaria per il risarcimento dei danni da prodotto difettoso.
La decisione dell’Italia che, con D.lgs. 137/2022, ha stabilito di irrogare una sanzione pecuniaria da €26.000 a € 120.000 in caso di mancato rispetto dell’obbligo, rende quanto mai opportuno che gli odontotecnici si dotino di una copertura assicurativa idonea a risarcire i pazienti/consumatori nel caso in cui si verifichino danni o lesioni a causa di dispositivi medici difettosi o non conformi.
A fronte di ciò suggeriamo, per coloro che non lo avessero già fatto, di contattare la propria Agenzia Assicurativa e dotarsi di tale copertura assicurativa.
Per ulteriori informazioni:
Cibin Sonia, tel. 0421/335420
sonia.cibin@artigianisandona.it