NUOVE regole per la gestione dei RAEE
26 Novembre 2024Gli adempimenti richiesti a chi tratta apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)
I DISTRIBUTORI E GLI INSTALLATORI DI AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) NON DEVONO PIU’ ESSERE ISCRITTI PRESSO L’ALBO GESTORI AMBIENTALI PER IL TRASPORTO DI RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) DA LORO PRODOTTI
La Legge 166/2024 ha eliminato definitivamente la cat. 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Fermo restando quanto sopra, ricordiamo che il trasporto di qualunque rifiuto deve sempre essere documentato e che, per il trasporto dei propri rifiuti non RAEE, si deve essere iscritti alla cat. 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Grazie alla nuova semplificazione, i distributori e gli installatori di AEE DOMESTICI, o ad essi assimilabili, iscritti al CDC (Centro di Coordinamento) RAEE, possono raccogliere e consegnare gratuitamente i propri RAEE presso il centro di raccolta del proprio comune utilizzando un semplice DDT.
Clicca qui per scaricare un fac-simile del DDT
In alternativa, il CDC RAEE, garantisce il ritiro gratuito presso la sede dell’impresa dei RAEE. L’impresa che si avvale di questo servizio verrà pagata in relazione ai Kg di RAEE consegnati.

I RAEE, gestiti tramite questo sistema semplificato, qualora non vengano utilizzati formulari, non devono essere caricati in alcun registro, a prescindere dalla loro pericolosità e dal numero di dipendenti dell’impresa che ha prodotto il rifiuto. Questa esclusione comprende anche il R.E.N.T.Ri.
Il provvedimento è appena entrato in vigore, seguiranno ulteriori comunicazioni
Per domande o richieste di supporto contattare:
UFFICIO AMBIENTE & SICUREZZA
Alessandro Bucciol – Tel. 0421335415,
alessandro.bucciol@artigianisandona.it