Sindacale

NOVITA’ DI INTERESSE PER LA FEDERAZIONE AUTOTRASPORTO

4 Dicembre 2020

AUTOTRASPORTO: LE NUOVE PROROGHE PER PATENTI E CQC

Confartigianato Trasporti informa che un emendamento portato in sede di conversione in Legge del Decreto 125/2020 proroga per tutte le categorie di patenti di guida a causa dell’emergenza Covid-19, per cui: le patenti che scadono dal 31 gennaio 2020 sono valide fino al 30 aprile 2021 (mentre prima erano valide fino al 31 dicembre 2020).

In questo modo, la normativa italiana si allinea con quella comunitaria sulle patenti scadute dal 1° giugno al 31 agosto 2020. Non vi sono proroghe per le patenti che sono scadute prima del 31 gennaio 2020.

Per la Carta di qualificazione dell’autista, la scadenza è diversa, poiché ricade sotto l’articolo 103 del Decreto Cura Italia, nel quale era stabilita la proroga di 90 giorni dopo la dichiarazione della fine dello stato di emergenza determinato con Decreto 125/2021 il 31 gennaio 2021, e quindi le CQC sono valide fino al 1° maggio 2021.

Inoltre le CQC godono anche della proroga comunitaria: così, quelle che scadono tra il 30 marzo e il 31 dicembre 2020 hanno un rinvio di sette mesi a partire dalla data di scadenza, per cui le CQC che scadono a dicembre 2020 valgono fino a luglio 2021.

AUTOTRASPORTO: IL MIT PUBBLICA IL DECRETO SUI VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEI COSTI DI ESERCIZIO DELLE IMPRESE

Dopo una lunga attesa e a grande richiesta da parte degli autotrasportatori, nella giornata di venerdì 27 novembre 2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finalmente pubblicato il decreto direttoriale n.206 relativo ai costi indicativi di riferimento dell’attività di autotrasporto merci, firmato dal direttore generale del trasporto stradale Vincenzo Cinelli

Per arrivare alla pubblicazione di questo decreto vi è stato un percorso lungo e tormentato, che ha visto come decisivo una vicenda dove i contributi della Corte Costituzionale e dell’Autorità Antitrust sono risultati fondamentali. Tale episodio ha portato alla rilevazione di un sistema di forcelle il più ampio possibile, evitando di individuare valori dettagliati per ogni singola voce di costo medio, provvedendo invece ad aggregare le singole voci di costo omogenee.

In pratica, insieme al decreto sono state pubblicate due tabelle, in cui appare una distinzione per quattro classi di veicoli con riferimento alla massa complessiva massima di ciascun veicolo (fino a 3,5 tonnellate, oltre 3,5 e fino a 12 tonnellate, oltre 12 e fino a 26 tonnellate, oltre 26 tonnellate) e dove vengono individuate quattro voci di costo, da associare a una forcella di valori minimi e massimi e distribuite su tre sezioni.

La prima è relativa ai veicoli, compresi quelli a motore, i rimorchi e semirimorchi e individua i costi di acquisto, manutenzione, revisione, pneumatici, bollo, assicurazione e ammortamento. La seconda include altri costi e tra questi inserisce quello del lavoro, distinguendo i costi relativi alla retribuzione, alle trasferte, agli straordinari e all’acquisto del carburante. La terza riguarda invece i costi di pedaggio, al netto dei rimborsi previsti dalla normativa. 

Tutti questi livelli di costi non hanno però carattere cogente, ovvero non sono obbligatori. Si tratta piuttosto di valori da utilizzare come riferimento, delle indicazioni fornite alle imprese di autotrasporto per orientare le trattative del settore e svolgere delle corrette pratiche economiche, tenendo l’asticella della contrattazione tra un minimo e un massimo.


L’applicazione dei valori inoltre riguarda da vicino anche il tema della sicurezza stradale, in quanto è chiaro che chi accetta tariffe inferiori a quelle di riferimento per conquistare un cliente, probabilmente non riuscirà a ripagare i costi e andrà a comprimere i costi essenziali per la manutenzione dei veicoli o per pagare correttamente i propri autisti, mettendo così a repentaglio la sicurezza propria e quella altrui.

Per scaricare i valori delle tabelle clicca qui

Per informazioni contattare:

Roberto Mazzardis – 0421 335501 roberto.mazzardis@artigianisandona.it