NOVITA’ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI SUL SUPERBONUS 110% E SUGLI APPALTI PUBBLICI
1 Giugno 2021Superbonus ed efficientamento energetico degli edifici: basta una CILA
La misura di semplificazione in materia di Superbonus 110% affronta i problemi dell’eccesso di adempimenti burocratici, aggravati dalla situazione di lockdown, che sinora hanno frenato l’accesso alla misura soprattutto da parte dei condomini.
A fine aprile erano state presentate appena 12.745 domande (di cui solo il 10% per condomini e il restante 90% per edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome).
Al pari delle altre agevolazioni (come il bonus facciate) non sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo e gli interventi previsti per l’efficientamento energetico potranno essere realizzati con una Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata).
In questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismico e si eliminano le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni (3 mesi in media per ogni immobile oggetto di verifica). L’eliminazione dell’attestazione di stato legittimo comporta inoltre un risparmio di spesa per adempimenti burocratici stimabile in 110 milioni di euro (da reinvestire in spesa produttiva, ossia in progettazione e realizzazione degli interventi).
Semplificazione delle procedure di appalto
Riduzione della tempistica dell’iter di aggiudicazione Appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnico economico
Il decreto contiene importanti misure di semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
Si tratta, in particolare, di norme che mirano a ridurre i tempi delle procedure di gara e a semplificare gli oneri in capo agli operatori economici. Il lungo iter di aggiudicazione delle procedure di gara viene contingentato.
In tal modo gli operatori economici che partecipano alla gara possono programmare la propria attività avendo certezza della tempistica. In caso di violazione di tali termini si attiveranno poteri sostitutivi.
Viene prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23 del D.Lgs n. 50 del 2016.
In tal modo si estrinseca la collaborazione tra il settore pubblico, che predispone una idea progettuale di massima, e il settore privato, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PNRR attraverso il proprio know-how tecnico. Tale tipologia di procedura consente, inoltre, di ottimizzare i tempi di approvazione prevedendo, tra l’altro, che sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara sia sempre convocata la conferenza di servizi.
Qualificazione delle Stazioni appaltanti
La capacità amministrativa delle Stazioni appaltanti di predisporre la documentazione di gara è alla base di procedimenti di aggiudicazione rapidi e privi di errori. A tal fine si innalzano i criteri di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza in modo tale da garantire elevati standard prestazionali.
Si innalza, sino al 31 ottobre 2021, la soglia del subappalto dal 40% al 50% dell’importo complessivo del contratto di appalto.
Dal 1 novembre 2021 verrà introdotto un nuovo meccanismo in ragione del quale il subappalto sarà possibile solo per le prestazioni individuate dalle Stazioni Appaltanti sulla base di valutazioni svolte, anche in collaborazione con le Prefetture, a tutela degli interessi dei lavoratori.
Inoltre il contraente principale e il subappaltatore restano responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni del contratto di subappalto.