Sindacale

Modifica misure di contrasto diffusione epidemia Covid-19

25 Marzo 2022

Il Decreto Legge approvato il 17 marzo dal Consiglio dei Ministri è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n.70 il 24 marzo 2022 “Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
Il testo finale contiene novità sul Green Pass, sull’obbligo vaccinale e sulle strutture che dovranno gestire di qui in avanti la pandemia.

Ecco, nel dettaglio, cosa prevede e cosa cambia dal primo aprile.
Il decreto procede verso un graduale superamento delle restrizioni vigenti e in particolare incide su:

GREEN PASS

Norme che sostituiscono le limitazioni contenute nei precedenti Decreti Legge:

dal 1 al 30 aprile 2022 viene previsto il green pass rafforzato nelle seguenti attività:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere , anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché per spazi adibiti a spogliatoi o docce;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso , con esclusione dei centri per l’infanzia e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti o non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati, che si svolgono al chiuso;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono al chiuso.

dal 1 al 30 aprile 2022 viene previsto il green pass base nelle seguenti attività:

  • attività lavorativa degli ultracinquantenni (non più il rafforzato) e in ogni caso per tutti i lavoratori del settore privato;
  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio. ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati all’interno di istituti penitenziari per adulti e minori;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono all’aperto;
  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonché autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Pertanto dal 1° di Aprile NON è più necessario il Green Pass per accedere alle seguenti attività:

  • servizi alla persona (parrucchieri, estetiste, tatuatori, pulitintolavanderie, sartorie, servizi funebri)
  • attività commerciali al dettaglio
  • pubblici uffici, servizi postali bancari e finanziari
  • pubblici esercizi (bar ristoranti ) per attività all’aperto

OBBLIGO MASCHERINE:

Dal 1 al 30 aprile 2022 viene previsto l’utilizzo di mascherine FFP2:

  • sui mezzi di trasporto scolastico studenti scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e interregionale;
  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonché autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
  • per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici.
  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso all’aperto in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive.

In tutti gli altri casi non precedentemente elencati, in tutti i luoghi al chiuso, escluse le abitazioni private, e sui posti di lavoro, fino al 30 aprile 2022, viene previsto l’uso generico di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche, o con caratteristiche superiori, per i lavoratori).

Sino al 30 Aprile, in sale da ballo , discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.

Non hanno l’obbligo di indossare la mascherina:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo:
  • soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  • Nei luoghi al chiuso, quando per le loro caratteristiche o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

ULTERIORI ARGOMENTI

Il decreto non interviene sui protocolli condivisi anticontagio adottati sui luoghi di lavoro, lasciando di fatto invariata la situazione attuale in attesa di appositi decreti del Ministero della Salute con le linee guida aggiornate.
Rimangono pertanto in vigore le disposizioni inerenti al controllo della temperatura, igienizzazione delle mani, sanificazione dei locali, distanze di sicurezza, limiti di affollamento per i locali al chiuso, divieto di assembramenti all’ esterno e uso della mascherina in caso di impossibilità di mantenere le distanze di sicurezza.

Sono prorogate fine al 30 giugno 2022 le disposizioni inerenti al Lavoro Agile per il settore privato.

Cambiano anche le regole in merito alle modalità di isolamento e auto sorveglianza, nonché vengono introdotte nuove modalità di gestione dei casi di positività nel sistema educativo scolastico e formativo.
Le sanzioni previste dal D.L. n. 52/2021 sono abrogate lì dove sono stati superati, con il presente decreto, i vecchi obblighi.
Rimangono le sanzioni pecuniarie da €400 a €1000.

Per scaricare il testo del D.L. 24 marzo 2022 n. 24 clicca qui