Fiscale

LEGGE FINANZIARIA 2021: IL CREDITO DI IMPOSTA PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI

10 Febbraio 2021

La Legge di Bilancio 2020 aveva già modificato le agevolazioni previste per gli investimenti in beni strumentali nuovi, sia per quelli rientranti nel piano ‘industria 4.0’ (ex Iperammortamento), sia per quelli che non rientravano in tale fattispecie (ex Superammortamento). Nello specifico la Legge Finanziaria 2020 era così intervenuta:

  • il Super ammortamento è sostituito da un credito di imposta pari al 6% del costo di acquisto del bene,
  • l’Iperammortamento è sostituito da un credito di imposta così differenziato:
    • Per valore investimento fino a 2,5 milioni di euro, il credito è pari al 40% del costo;
    • Per valore investimento da 2,5 fino a 10 milioni di euro, il credito è pari al 20%  della spesa.

Per i beni immateriali per i quali in precedenza il maxi ammortamento era stabilito nella misura del 40%, il credito di imposta introdotto spetta nella misura del 15% del costo, con un limite massimo di spesa pari a 700.000 euro.

La Legga Finanziaria 2021 è nuovamente intervenuta modificando (in meglio) le agevolazioni previste.

Per l’acquisto di beni strumentali NUOVI (anche in leasing) che non rientrano tra quelli individuati dal piano industria 4.0, il credito di imposta è aumentato dal 6 al 10% del prezzo di acquisto e anziché ripartirlo in 5 quote annuali di pari importo può essere utilizzato interamente nell’anno stesso di acquisto.

Per gli investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all’allegato A della Legge 232/2016 invece il credito è elevato dal 40 al 50% del costo del bene fino a 2.500.000 euro di spesa, dal 20 al 30% per valori di spesa da 2.500.000 a 10.000.000 di euro, mentre viene introdotto un ulteriore 10% per la parte di spesa che eccede 10.000.000 di euro e fino a 20.000.000 (nuovo scaglione introdotto dalla Legge Finanziaria 2021); altra novità, il credito, anzichè in 5, potrà essere utilizzato in tre rate annuali.

Le nuove misure introdotte dalla Legge Finanziaria 2021 si applicano agli acquisti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021, ovvero sino al 30/06/2022 se alla data del 31/12/2021 è stato effettuato l’ordine e pagato un acconto sulla fornitura pari almeno al 20% della stessa.

Dal 01/01/2022, le percentuali dei crediti di imposta verranno rideterminate nella precedente misura (6% per beni generici, 40% e 20% per beni industria 4.0; per questi ultimi viene però confermata la nuova misura del 10% per lo scaglione di spesa da 10.000.000 a 20.000.000 di euro.

Anche per i beni immateriali (allegato B Legge 232/2016) quali software, sistemi, applicazioni e piattaforme, interconnessi a beni industria 4.0, è previsto un aumento del credito di imposta spettante, che passa dal 15% al 20% per gli acquisti effettuati nel periodo 16/11/2020 – 31/12/2022 e il limite massimo di spesa viene elevato da 700.000 a 1.000.000 di euro; per tale agevolazione è previsto un requisito sostanziale: l’impresa deve già fruire dell’agevolazione per investimenti in beni materiali strumentali nuovi ‘industria 4.0’.

In ogni caso i crediti sopra esposti sono utilizzati esclusivamente in compensazione nel Modello F24.

Al fine di usufruire dei predetti crediti d’imposta è necessario conservare, a pena di revoca, la relativa documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

A tal fine la fattura, o altro documento, che provano l’acquisto, devono contenere la dicitura della norma agevolativa, utilizzando, ad esempio, la seguente formulazione per gli acquisti fino al 15/11/2020:

Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019

mentre per quelli acquistati dal 16/11/2020 al 31/12/2021, l’indicazione in fattura dovrà essere la seguente:

“Acquisto rilevante ai fini del credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”

Per i beni acquistati dopo il 16/11/2020 e per i quali in fattura sono stati riportati i riferimenti della precedente normativa, per usufruire del nuovo credito, si ritiene possibile integrare la stampa cartacea della fattura con il riferimento alla nuova Legge e conservarne copia.

Per gli investimenti in beni materiali ‘industria 4.0’ e per quelli in beni immateriali interconnessi, sono comunque confermati gli adempimenti documentali necessari per poter usufruire del credito di imposta:

  • Per i beni di costo di acquisizione superiore a 300.000 euro è necessaria una perizia semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi, oppure un Attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato;
  • Per i beni invece con costo di acquisizione pari o inferiore a 300.000 euro è sufficiente una Dichiarazione sostitutiva rilasciata del titolare/legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Per maggiori informazioni contatta l’Ufficio Contabilità dell’Associazione.