La gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
14 Luglio 2023Gli adempimenti richiesti a chi tratta apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)
Confartigianato Imprese e il Centro di Coordinamento RAEE, punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei RAEE, hanno firmato un nuovo protocollo di collaborazione destinato a favorire e promuovere attività di sostegno e formazione per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. In sede di presentazione dell’accordo ci è stata segnalata l’inosservanza della normativa RAEE da parte di molte imprese artigiane, soprattutto per quanto riguarda l’iscrizione alla cat. 3-bis dell’Albo Gestori Ambientali. Cogliamo dunque l’occasione per ricordare ai comparti potenzialmente interessati il campo di applicazione della normativa RAEE (DM 65/2010 e D.Lgs. 49/2014).
Rientrano nella definizione di apparecchiatura elettrica o elettronica (AEE):
- le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici.
- le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi.
Lista non esaustiva delle apparecchiature escluse:
- i mezzi di trasporto, tranne i veicoli elettrici a due ruote non omologati.
- I componenti immessi sul mercato per fabbricare o riparare apparecchiature, a meno che non abbiano essi stessi funzione indipendente.
- le apparecchiature studiate esclusivamente per essere installate in un apparecchiatura che rientra nei campi di esclusione.
I soggetti obbligati a rispettare la normativa sulla gestione dei RAEE sono:
- I produttori di AEE o chi li importa dall’estero.
- I distributori, intesi come chiunque venda AEE e abbia il codice ATECO del commercio in visura camerale.
- Gli installatori e i manutentori di AEE.
LISTA DETTAGLIATA NON ESAUSTIVA DEGLI AEE
Sollecitiamo tutte le imprese che ritengano di non essere adeguatamente informate riguardo la normativa vigente a contattarci quanto prima.
Le infrazioni possono essere punite con sanzioni da 1.600€ a 93.000€ e con il sequestro dei mezzi di trasporto dell’impresa.

Per domande o richieste di supporto contattare:
UFFICIO AMBIENTE & SICUREZZA
Alessandro Bucciol – Tel. 0421335415,
alessandro.bucciol@artigianisandona.it