LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI NEI CANTIERI
22 Maggio 2024(cartelli, insegne, striscioni ecc. ecc.)
Confartigianato, a seguito di diverse segnalazioni ricevute, ricorda alle imprese operanti nel nostro territorio che TUTTE le esposizioni pubblicitarie devono essere precedute da autorizzazione dell’ente proprietario della strada dal quale è percepito il messaggio .
L’impresa che volesse pubblicizzare la propria attività presso un cantiere in cui sta lavorando tramite, ad esempio, cartelli, insegne e/o striscioni, è obbligata a:
- richiedere l’autorizzazione all’ente competente tramite pratica telematica al SUAP
- pagare, al concessionario, il canone previsto dal regolamento.
Qualora, a seguito di un controllo, il messaggio pubblicitario di una impresa risultasse privo degli idonei titoli autorizzativi sarà considerato ABUSIVO. Sarà quindi emesso, dal concessionario il servizio, un avviso di pagamento per la riscossione del canone per l’intero anno e, successivamente, sarà irrogata, sia una sanzione amministrativa prevista dalla normativa del Canone Unico Patrimoniale, sia una riferita alle norme del Codice della Strada . L’impresa, inoltre, sarà obbligata a regolarizzare la propria posizione richiedendo l’autorizzazione o comunicando l’avvenuta rimozione del mezzo pubblicitario, rilevato abusivo, all’ente competente e al concessionario del comune, demandato alla riscossione del canone.
Sollecitiamo tutte le imprese, che si trovano o che si potrebbero trovare nelle condizioni sopracitate, a contattarci quanto prima per avere informazioni personalizzate sulla loro posizione.
Confartigianato Imprese si sta già interessando, presso le amministrazione locali, per far contenere i costi e i tempi necessari al rilascio delle autorizzazioni.
Si fa presente che le uniche esenzioni generali previste per i cantieri edili in merito al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (ex imposta pubblicità) sono previste per:
le indicazioni relative al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.
Per informazioni: Ufficio Sicurezza Ambiente:
Alessandro Bucciol – tel. 0421/335415 alessandro.bucciol@artigianisandona.it