IMPORTANTE – CORONAVIRUS NOVITA’ DALLA REGIONE VENETO
6 Aprile 2020Si informa che il Presidente della Regione del Veneto,Luca Zaia, ha sottoscritto una nuova ordinanza (ordinanza n. 37 del 3 aprile 2020), entrata in vigore dalla mezzanotte del 3 aprile con validità fino alla mezzanotte del 13 aprile, per fronteggiare la diffusione del coronavirus. Il termine s’intende salva cessazione anticipata per effetto di quanto disposto dal decreto legge nazionale n.19 del 2020 e salvo ulteriore proroga sulla base del medesimo decreto.
La Regione Veneto ha anche emanato sabato 4 aprile 2020 l’ordinanza numero 38 che integra e precisa la numero 37 del 3 aprile 2020.
L’atto conferma quanto indicato in quella precedentemente in vigore, con alcune significative aggiunte.
Dopo aver specificato che il provvedimento degli spostamenti entro 200 metri da casa, che rimane in vigore, va inteso come distanza in linea d’aria, si elencano le principali novità, che si possono così riassumere:
- I mercati all’aperto o al chiuso, o analoghe attività di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari, possono rimanere attivi, ma solo nei Comuni nei quali sia stato adottato dai Sindaci un apposito Piano, consegnato ai commercianti, che garantisca una chiara perimetrazione, con una sola entrata e una sola uscita controllate da polizia locale o vigilanze private che controllino il distanziamento sociale, l’accesso all’area di vendita, e il rispetto del divieto di assembramento. Sia i venditori ai banchi, sia i clienti, oltre che rispettare le distanza di sicurezza di almeno un metro dovranno essere muniti di mascherine e guanti protettivi e comunque garantendo copertura di bocca e naso.
- Come nella precedente ordinanza, l’apertura di esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari, compresi i gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nella giornata della domenica e di lunedì 13 aprile. Nei giorni di apertura, clienti e operatori dovranno indossare guanti e mascherine. Qualora gli avventori non ne fossero in possesso, dovranno comunque coprire naso e bocca in modo efficace.
- Nei negozi di vendita di alimentari sarà inoltre possibile l’acquisto di materiali di cancelleria, necessari ai ragazzi per le loro attività di studio; l’attività di vendita prodotti di cartoleria è ammessa negli esercizi commerciali regolarmente aperti in base alle disposizioni in materia di contrasto all’emergenza Covid 19 nei quali era già svolta al momento della dichiarazione dello stato di emergenza.
- E’ ammessa la realizzazione di opere collegate a stati di emergenza di protezione civile urgenti, purchè gli operatori indossino tutti gli strumenti di protezione previsti.
- L’attività florovivaistica, garden e simili rimane in funzione esclusivamente per la consegna a domicilio e la fornitura ai punti vendita dei supermercati (i fioristi con licenza commerciale di vendita al dettaglio fiori e piante ornamentali devono mantenere CHIUSO il negozio, però possono effettuare consegne a domicilio).
- Al riguardo della possibilità di effettuare attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private, richiamata nell’ordinanza regionale del 03/04, non è chiaro, allo stato attuale, l’intento della Regione Veneto.
Tale possibilità, secondo autorevoli pareri, si intende sia rivolta solo alla cittadinanza in genere e agli Enti Pubblici o privati per loro attività effettuate in proprio.
Rimaniamo pertanto in attesa di indicazioni Regionali in merito alla possibilità che le aziende, di cui al codice ateco 81.30 (cura e manutenzione del paesaggio), possano effettivamente operare in deroga alle disposizioni Governative centrali o debbano continuare a richiedere autorizzazione al Prefetto, se appartenenti alla filiera dell’utilità pubblica per gestioni di “emergenze”.
Per scaricare l’Ordinanza n. 37 clicca qui.
Per scaricare l’Ordinanza n. 38 clicca qui.
Per scaricare il cartello per l’obbligo di indossare guanti e mascherine nelle attività commerciali clicca qui.
#IoRestoaCasa #Noicisiamo