Sindacale

EMERGENZA COVID-19: Veneto rimane in zona ROSSA

26 Marzo 2021

In attesa della firma delle ordinanze del Ministro Speranza, secondo indicazioni che giungono da fonti di stampa e dalla Regione del Veneto ed in base ai dati del monitoraggio settimanale effettuato dell’Istituto Superiore di Sanità, nonché del parere del CTS, il Veneto con quasi tutte le altre Regioni, eccetto il Lazio, rimane in zona ROSSA.
L’Rt del Veneto è sceso, ma di poco, e si è attestato oggi a 1.23 (limite 1.25), tuttavia, è cresciuta ancora l’incidenza di positivi ogni 100mila abitanti, raggiungendo quota 254 (limite 250). 

Si rimane in attesa di conoscere la durata di permanenza del Veneto in zona rossa che sarà indicata nell’ordinanza alla firma del Ministro della Salute.  

Da fonti ufficiose e di stampa sembrerebbe confermata la formula dei 15 giorni e quindi zona rossa fino al 13 aprile, salvo eventuali modifiche ed integrazioni che potranno essere inserite nel prossimo DPCM, ancora in fase di definizione, in vista della scadenza di quello vigente il prossimo  6 aprile. Certezza quindi solo la settimana prossima.  Risulta comunque quasi sicuro che, dopo Pasqua, le scuole sino alla prima media riprenderanno in presenza anche in zona Rossa; ciò è quanto asserito dal premier Draghi durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio.     

PERIODO FESTIVITA’ PASQUALI

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile (comprese quindi Pasqua e Pasquetta), sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione una volta al giorno a due persone eventualmente accompagnate da minori di 14 anni.Tale evenienza, in zona rossa, non è prevista negli altri giorni, come non è consentito lo spostamento, nel comune di residenza/domicilio, presso altre abitazioni, se non per necessità e motivi di salute.      

Si ricordano, di seguito, le principali norme, che rimangono quindi in vigore sino al 6 Aprile.

  • Confermato il “coprifuoco” dalle 22.00 alle 05.00. In questa fascia oraria sono consentiti solo gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità o motivi di lavoro.  
  • E’ vietato OGNI spostamento, sia nel proprio comune di residenza che verso altri comuni con le eccezioni dei motivi di necessità, lavoro o salute e di ritorno al luogo di residenza, domicilio o abitazione. E’ necessario compilare il modulo di autocertificazione per ogni spostamento.
  • Sono sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie). Ammessa la ristorazione nelle attività ricettive, rivolta ai soli ospiti della struttura.
  • Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
  • Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione per asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella indicata dal codice Ateco 56.3 (BAR e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.
  • Agli esercizi della ristorazione è consentito il servizio sostitutivo di mensa aziendale per i dipendenti/addetti delle sole aziende convenzionate, che abbiano preventivamente sottoscritto contratti di servizio continuativo e comunicato tale attività al comune sede dell’impresa di ristorazione.
  • Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura ad eccezione delle biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.
  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (vedi elenco allegato 23) sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.
  • Chiusi i mercati ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
  • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
  • Sono sospese le attività di servizio alle persone (barbieri, parrucchieri, estetiste, tatuatori) ad esclusione delle tintorie, lavanderie e pompe funebri.
  • Chiusura e didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, salvo laboratori e attività di alunni/e con disabilità e bisogni educativi.
  • Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale da CONI e dal CIP. Sospese le attività nei centri sportivi.
  • Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.
  • Sono sospese le attività di palestre piscine centri benessere, centri termali, impianti sciistici.
  • Sono sospese le attività di cinema, teatri, centri sociali e ricreativi, parchi tematici e di divertimento, sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò anche all’interno di locali con attività differenti.
  • Sono sospesi eventi, congressi spettacoli dal vivo, discoteche.
  • Raccomandazione di ricorrere al lavoro agile (smart working) nella percentuale più alta possibile.

Per scaricare il testo del elenco attività commerciali permesse – allegato 23 clicca qui

Per scaricare il modulo di autocertificazione clicca qui