Sindacale

EMERGENZA COVID-19: GREEN PASS – Obbligo per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021

8 Ottobre 2021

Nella Gazzetta Ufficiale n.226 del 21 Settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” che introduce dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori dipendenti, per gli artigiani e gli altri lavoratori autonomi. 

Una misura che, nel garantire la tutela della salute e della sicurezza in azienda e nei cantieri, salvaguarda la produttività delle imprese.

Come già anticipato nella nostra comunicazione del 20 settembre indichiamo nuovamente le principali disposizioni dedicate al lavoro nel settore privato.

Alle aziende associate seguirà comunicazione di approfondimento con documentazione utile per le comunicazioni obbligatorie (protocollo organizzativo, comunicazione al personale, delega ai controlli, foglio verifiche mensili).

AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono tenuti a possedere e ad esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgono un’attività lavorativa nel settore privato a qualunque titolo, quindi i dipendenti e/o gli stagisti di inserimento lavorativo o scolastico e/o somministrati, i lavoratori autonomi (titolari, soci, collaboratori familiari, etc.), i soggetti che svolgono un’attività lavorativa sulla base di contratti esterni.

I medesimi soggetti sono tenuti al possesso e all’esibizione del Certificato Verde anche per l’attività formativa, adempimentale e non, connessa all’attività lavorativa.
Il possesso e l’esibizione del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi nei quali si svolge la propria attività lavorativa e quindi anche presso terzi che siano aziende o privati.


La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica resa in forma cartacea (la validità del documento cartaceo è stato prorogato sino al 15 novembre 2021).

VERIFICHE 
Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni.


Entro il 15 ottobre p.v. i datori di lavoro devono definire, con atto formale, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, che devono essere effettuate alle condizioni previste esclusivamente con la app Verifica C19, con la sola scansione del codice QR sia che il codice venga reso su supporto digitale che cartaceo.
La semplice esibizione e controllo visivo del certificato verde non risponde nè alle indicazioni della norma covid-19, nè ai provvedimenti del Garante sulla privacy e risulta pertanto sanzionabile un comportamento diverso da quello della sola verifica tramite app (compresa la registrazione di dati vaccinali su schede personali, fotocopie del certificato verde, annotazioni non previste dai protocolli sulla privacy sanitaria in materia di vigilanza sanitaria aziendale).

I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi ove si svolge la propria attività lavorativa. 

I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati alla verifica delle certificazioni e all’accertamento di eventuali violazioni.

CONSEGUENZE OPERATIVE

Il decreto prevede che i lavoratori privi di Green Pass non possano accedere ai luoghi di lavoro e conseguentemente la loro assenza è considerata ingiustificata.
I lavoratori dipendenti privi di Certificazione Verde per il periodo di assenza ingiustificata maturato non riceveranno la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Gli stessi mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e quindi non possono essere licenziati per questa mancanza.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro la sostituzione temporanea del lavoratore privo di Certificazione Verde. 

SANZIONI 
Per i datori di lavoro è prevista la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro laddove:

  • non formalizzino le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche entro il 15 ottobre 2021;
  • non effettuino le previste verifiche della certificazione verde.
    In caso di reiterazione la sanzione amministrativa viene raddoppiata.
    Per i lavoratori è prevista la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro laddove abbiano avuto accesso violando l’obbligo di certificazione verde.
    Le sanzioni saranno irrogate dal Prefetto. Per tale attività nei luoghi di lavoro lo stesso potrà avvalersi anche del personale dell’Ispettorato del lavoro e del personale ispettivo dell’Azienda Sanitaria competente.

ATTENZIONE – Attività presso strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.) OBBLIGO VACCINALE dal 10 ottobre.

Si ricorda che in base al DL 122 del 10 settembre per i soggetti che a qualsiasi titolo prestano la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.) dal 10 ottobre vige l’obbligo vaccinale e quindi non il semplice Green pass che si ottiene anche con modalità diverse dalla sola vaccinazione.

Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture sanitarie e i datori di lavoro dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni.

Per informazioni sulla gestione delle novità relative al Green Pass nelle imprese restano a disposizione gli uffici sicurezza e gestione del personale dell’Associazione.

Per scaricare li DecretoLegge 122 del 10 Settembre  2021 Clicca qui

Per scaricare l’ App VerificaC19 in versione Android clicca qui
Per scaricare l’ App VerificaC19 in versione Appleclicca qui

Per scaricare il cartello di avviso dell’obbligo di possesso di Green Pass nei luoghi di lavoro clicca qui

Per ulteriori informazioni in merito al Green Pass clicca qui