Sindacale

EMERGENZA COVID-19: GREEN PASS – La circolare del Ministero degli Interni e le Faq della Presidenza del Consiglio dei Ministri

12 Agosto 2021

Pubblicata la Circolare del Ministero dell’Interno che fornisce maggiori disposizioni e chiarezza in merito alle dichiarazioni pubbliche del Ministro Lamorgese con le quali aveva preso una posizione netta sul problema  di controllo del documento di riconoscimento dei clienti dei pubblici esercizi e dell’impossibilità di una loro richiesta da parte degli esercenti.
Su questo punto si era già espresso
, in modo opposto, il Garante della Privacy che confermava, invece, la legittimità a richiedere il documento di riconoscimento, legato al possesso di un certificato verde, da parte dei titolari di pubblico esercizio o da loro delegati.

Il provvedimento del Viminale detta una linea chiara su compiti e controlli:

  1. Resta in capo ai titolari, delegati o gestori delle attività soggette a Green pass l’onere di verifica OBBLIGATORIA, mediante l’app “VerificaC19”, la validità di una delle certificazioni verdi in possesso del Cliente (Nazionale o Europea)
  1. Il controllo sul documento di riconoscimento deve essere inteso come attività di accertamento avente natura discrezionale (come dimostra la precisazione contenuta nel DPCM 17/06/2021 “a richiesta dei verificatori”)
  1. Il controllo del documento d’identità  sarà NECESSARIO nei casi di abuso od elusione delle norme, vale a dire, a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione
  1. L’accertamento dovrà essere svolto in modo da garantire la riservatezza del soggetto nei confronti di terzi e non potrà essere raccolto, annotato, archiviato o diffuso alcun dato personale.
  1. In caso di richiesta, da parte del verificatore titolato a farlo, la persona che deve presentare  il Green pass è tenuta ad esibire il documento di riconoscimento anche se il soggetto deputato al controllo non è un pubblico ufficiale.
  1. Qualora, a seguito di un controllo da parte delle forze di polizia, dovesse emergere che chi possiede la certificazione verde è persona diversa dall’intestatario della stessa, la sanzione, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico del titolare l’attività, risulterà applicabile esclusivamente al presentatore del Green Pass


Si ricorda l’obbligo di delega formale  e di specifica formazione del personale addetto alla verifica e controllo del Green Passi

Circolare Ministero della Sanità 04/08/2021
Certificazione di esenzione della vaccinazione anti COVID-2019.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Fino al 30 settembre 2021, salvo eventuali proroghe, le certificazioni potranno essere rilasciate in modalità cartacea direttamente dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS -Cov-2 nazionale.

Entro il 30 settembre sarà avviato il sistema nazionale per l’emissione digitale delle certificazioni al fine di consentire la verifica digitale con le modalità oggi previste per le certificazioni Verdi.

FAQ Presidenza Consiglio dei Ministri in materia di Green Pass

I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19 per accedere per esempio a bar, ristoranti, musei, parchi di divertimento? 

Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”, come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento.
La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l’infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione.
Tuttavia si ricorda che attualmente in caso di viaggio dall’estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido.
Per i viaggi fuori dall’Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica.
Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.

Sono cliente di un albergo: posso accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti dell’albergo, anche se non ho una certificazione verde COVID-19?

Sì, i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19.
Nelle strutture ricettive, infatti, l’accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l’obbligo si applica “anche all’interno di strutture ricettive”. [si veda FAQ specifica]
Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.

Per l’accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all’aperto senza precisi varchi d’ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serve avere una certificazione verde COVID-19 e, in caso di risposta affermativa, quali sono le conseguenze in termini di responsabilità in caso di inosservanza dell’obbligo?

L’accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021.
Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all’aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d’ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)?

L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall’art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l’ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all’aperto).
L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all’evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all’evento stesso.

Per scaricare il Decreto Legge 105 del 23 luglio 2021 clicca qui. 

Per scaricare la Circolare Ministero dell’Interno del 10 Agosto  2021 clicca qui

Per Scaricare la Circolare Ministero della Salute del 04 Agosto 2021 clicca qui

Per scaricare l’ App VerificaC19 in versione Android clicca qui
Per scaricare l’ App VerificaC19 in versione Apple clicca qui

Per scaricare il modello di delega per la attività di verifica ad un incaricato clicca qui

Per scaricare il cartello di avviso dell’obbligo di possesso di Green Pass in attività della ristorazione clicca qui

Per ulteriori informazioni in merito al Green Pass clicca qui