EMERGENZA COVID-19: DPCM 03/12/2020 – DECRETO NATALE 158/2020
4 Dicembre 2020Le nuove norme in vigore da oggi 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021
E’ stato firmato ieri il nuovo Dpcm, in vigore da oggi 4 dicembre 2020, contenente divieti e regole anti-contagio per il periodo delle feste.
Mercoledì sera il Consiglio dei ministri aveva intanto approvato il decreto Covid, che tra i suoi effetti ha anche quello di estendere la durata dei Dpcm fino a 50 giorni.
- Confermato il coprifuoco (dalle 22,00 alle 5,00 – alle 7 a Capodanno), mentre dal 20 dicembre all’Epifania sarà vietato spostarsi tra le Regioni.
- Il 25, 26 e 31 dicembre non ci si potrà muovere neppure dal proprio Comune di residenza.
- Negozi aperti fino alle 21, ristoranti sempre aperti a pranzo, anche nei giorni di festa. Centri commerciali chiusi nei giorni prefestivi e festivi.
L’Italia resta divisa in 3 zone con misure differenziate che rimangono quelle già in vigore con in precedenti DPCM
Il Veneto rimane in zona GIALLA.
Essendo però decaduta l’ordinanza “restrittiva” del Presidente della Regione del Veneto
non esiste più l’obbligo di:
– Servizio al tavolo per i pubblici esercizi dalle 15.00 alle 18.00
– Indice di affollamento nei negozi con superficie maggiore di 40 mq di una persona ogni 20 mq
– Chiusura degli esercizi commerciali di vicinato alla domenica
– Uso nei ristoranti di soli menu usa e getta o digitali
I contenuti del Dpcm 03/12/2020 nel dettaglio:
COPRIFUOCO – Resta in vigore per tutte le festività il divieto di uscire senza giustificato motivo dalle 22 alle 5 del mattino seguente.
SPOSTAMENTI TRA REGIONI – Sono vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio, salvo i casi di lavoro, necessità e salute e per fare ritorno a residenza, domicilio o abitazione. Ci si potrà spostare da una regione all’altra quindi fino al 20 dicembre e poi dal 7 al 15 gennaio, tenendo però conto delle attuali fasce di colore, il cui sistema viene mantenuto.
SPOSTAMENTI TRA COMUNI – Vietati a Natale, il 26 e a Capodanno, salvo i casi di lavoro, necessità e salute o il rientro a residenza, domicilio o abitazione.
SECONDA CASA – Si può raggiungere se si trova nella stessa Regione, tranne che il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio, quando saranno vietati anche gli spostamenti al di fuori del proprio comune.
SHOPPING – Fino all’Epifania i negozi resteranno aperti tutti i giorni fino alle ore 21 per diluire la presenza di acquirenti in più ore della giornata. I centri commerciali resteranno invece chiusi nei fine settimana. Sono raccomandate le misure di distanziamento sociale previste all’allegato 11 al DPCM.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
CARTELLO – Confermato l’obbligo per i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché per tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
RISTORANTI – Saranno sempre aperti a pranzo, anche a Natale, Santo Stefano, a Capodanno e alla Befana, ma al tavolo non potranno sedere più di quattro persone. Restano la consegna a domicilio e l’asporto fino alle 22. I bar e gli altri locali di somministrazione saranno aperti dalle 5,00 fino alle 18,00 SOLO in zona gialla. Confermato l’asporto sino alle ore 22.00 e la consegna a domicilio senza limiti di orario. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
PRANZO E CENA DI NATALE – Viene raccomandato di festeggiare solo con familiari conviventi e non è stato indicato un numero massimo di commensali.
CAPODANNO – Il primo gennaio invece il coprifuoco durerà fino alle 7 del mattino e non fino alle 5.
ALBERGHI – Gli hotel potranno restare aperti, ma i ristoranti all’interno delle strutture saranno chiusi la sera di Capodanno. Sarà possibile trascorrere il veglione solo in camera, ordinando la cena.
CHIUSURA STRADE E PIAZZE CONTRO ASSEMBRAMENTI – Resta la possibilità di chiudere al pubblico le strade e le piazze ove si possono creare assembramenti per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali e alle abitazioni private.
SALE GIOCHI - Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
CONGRESSI ED EVENTI – Restano sospesi i convegni e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono a distanza. Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico. Le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni continuano a svolgersi in modalità a distanza; è fortemente raccomandata svolgere anche le riunioni private a distanza.
SCI – Gli impianti sciistici resteranno chiusi fino all’Epifania, si potrà tornare a sciare a partire dal 7 gennaio 2021.
CROCIERE – Sono sospese dal 21 dicembre al 6 gennaio.
VIAGGI – Dopo un viaggio all’estero resta la quarantena di 14 giorni al ritorno, dai Paesi per i quali è prevista.
MESSE – Le funzioni religiose della notte del 24 dicembre saranno svolte in orario da permettere ai fedeli di tornare a casa prima del coprifuoco. Inoltre verranno celebrate più messe a Natale per diluire la presenza di fedeli ed evitare assembramenti.
SPORT – Fino al 15 gennaio si potranno disputare solo incontri e gare di “alto livello”. L’attività sportiva e motoria individuale resta permessa, mantenendo le distanze interpersonali previste (2 metri).
CINEMA E TEATRI – Resteranno chiusi per tutte le festività. Come rimarranno chiuse discoteche, sale da ballo e locali assimilati palestre, piscine, stabilimenti termali e centri benessere, non essendo state apportate modifiche al precedente testo dei DPCM.
SCUOLA – Dal 7 gennaio superiori in presenza al 75%
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – Riduzione al 50% per il trasporto pubblico locale del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico
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