EMERGENZA COVID-19: Decreto Legge Riaperture – Chiarimenti
28 Aprile 2021Chiarimenti per i Servizi della Ristorazione dal 26 Aprile al 31 Maggio
Consumazione al Banco – Esercizio “all’aperto” – Alimenti da passeggio “cono gelato” – Servizi di mensa – Orari
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 22 Aprile n. 52, del permanere di alcune disposizioni del DPCM 02/03/2021 e a seguito della circolare 24/04/2021 inviata dal Ministero degli Interni ai Prefetti e alla pubblicazione sul sito della Regione del Veneto di alcuni chiarimenti, si ritiene opportuno evidenziare quanto di seguito:
- Per servizi della ristorazione si intendono tutte le attività ricomprese nella divisione 56 dei codici Ateco e quindi non solo ristoranti e trattorie, ma anche tutti gli altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come bar, pub, pasticcerie, gelaterie (anche artigiane), e anche esercizi per asporto di pizze, piadine, friggitorie, rosticcerie, etc.
- Quale esercizio all’aperto si intende (chiarimenti regionali) oltre a quello esercitato su area senza alcuna copertura, anche quello con soffitto fisso (esempio muratura, legno, pvc, etc.), ma con almeno tre lati completamente aperti, salvo l’ingombro dei sostegni senza funzione di chiusura laterale; in caso di pareti laterali costituite da finestroni scorrevoli o sovrapponibili, deve rimanere aperto almeno il 50% della superficie delle pareti laterali dei tre lati funestati; i dehors e le altre strutture con chiusure laterali in plastica, amovibili e/o pieghevoli devono essere totalmente e costantemente aperti.
- Negli spazi all’aperto possono essere utilizzati riscaldatori, stufe o altri strumenti correlati alla temperatura esterna.
- Distanze al tavolo: è confermata la distanza di 1 metro in tavoli da massimo 4 persone eccetto conviventi e il rispetto delle linee guida di settore vigenti.
- La consumazione al banco, considerato che si tratta di una consumazione sul posto, in piedi, è possibile solo se il banco è accessibile direttamente dall’esterno del locale (esempio sulla porta o finestra) o posto integralmente all’esterno; la consumazione va effettuata nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; non è ammessa la consumazione al banco, cioè in piedi; all’interno dei locali o in spazi, in piedi o seduti, non definibili all’aperto (come indicati da precedente definizione).
- I pubblici esercizi che possono rimanere aperti dal 26 aprile sono SOLO quelli che hanno tavoli all’aperto o un bancone accessibile dall’esterno. Le altre attività potranno continuare ad effettuare vendita per asporto con divieto di consumo sul posto e nelle adiacenze del locale.
- Accessibilità ai bagni dei pubblici esercizi: i bagni, anche per la funzione di servizio pubblico che assolvono gli esercizi, sono utilizzabili dagli avventori per tutta la durata di apertura del singolo locale.
- Maltempo: In caso di cause di forza maggiore il servizio all’aperto deve essere interrotto e non potrà proseguire all’interno o in terrazze chiuse anche grazie a pannelli amovibili e parziali.
- Strutture ricettive: E’ permessa la somministrazione al tavolo e all’interno per i SOLI alloggiati.
- Servizio mensa per personale dipendente: l’attività svolta nei ristoranti convenzionati, nel rispetto delle disposizioni vigenti e della circolare 6 marzo 2021 del Ministero dell’interno, su base contrattuale e con elenchi dei fruitori a disposizione degli enti accertatori, potrà essere effettuata anche nei locali interni degli esercizi, sia a pranzo che a cena.
- Attività artigianali: alimenti da passeggio – La vendita per asporto è consentita dalle ore 05.00 alle ore 22.00 con divieto di consumo sul posto e nelle immediate vicinanze dei locali. Dalle ore 18.00 risulta essere vietato il consumo di cibi e bevande in luoghi aperti al pubblico in luoghi pubblici quali vie, parchi, piazze lungomare ( art.27 c. 1 DPCM 02/03/2021).
Nulla vieta il consumo di cibi e bevande allontanandosi dai locali di vendita per asporto (passeggiata) sino alle ore 18.00.
Per questi motivi si può asserire che alimenti da passeggio quali i coni gelati, ma anche coppette, tranci di pizzette, panini o d’ altri prodotti di facile consumo possano essere direttamente consegnati nelle mani del cliente il quale dovrà effettuare il consumo all’aperto, allontanandosi dall’esercizio. Questo sino alle ore 18.00 .
Dopo tale orario tutti prodotti da asporto dovranno essere consegnati in confezioni chiuse e sigillate, che non permettano il consumo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ma solo in luoghi chiusi quali ,ad esempio, abitazioni.
ORARI DI APERTURA
- Ristoranti, Trattorie, Agriturismo dalle ore 05.00 alle 22.00 per consumazioni sul posto o per asporto
- Bar Birrerie Pub (Ateco 56.3) con spazi organizzati all’aperto (tavoli o bancone all’aperto) dalle 05.00 alle 22.00. Ammesso asporto sino alle ore 18.00.
- Bar Birrerie Pub (Ateco 56.3) senza spazi organizzati all’aperto SOLO asporto, con divieto di consumo sul posto o nelle immediate adiacenze, dalle 05.00 alle 18.00
- Esercizi da asporto (gelaterie e pasticcerie artigiane da asporto, pizze al trancio, piadine friggitorie rosticcerie) dalle 05.00 alle 22.00
Si ricorda che, oltre alla vigenza del cd “coprifuoco” a partire dalle ore 22.00, all’orario di chiusura previsto dall’esercente devono cessare tutte le attività imprenditoriali con chiusura del locale e sono permesse le sole attività di riassetto e pulizia dei locali da parte del personale addetto.
Per scaricare la Gazzetta Ufficiale con il Decreto Legge n.52 del 22/04/2020 clicca qui.
Per scaricare Chiarimenti Regione del Veneto Servizi di Mensa clicca qui
Per scaricare Circolare Ministero degli interni 24 aprile clicca qui
Per scaricare Chiarimenti Regione del Veneto attività di ristorazione clicca qui
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Ennio Galletti 0421.335450 ennio.galletti@artigianisandona.it