Sindacale

EMERGENZA COVID-19 – Decreto Legge “Quarantena” entrato in vigore il 31 dicembre 2021

18 Gennaio 2022

Il Consiglio dei Ministri, nella serata di Mercoledì  29 Dicembre 2021, ha approvato il D.L.” Quarantene”, pubblicato in G.U. il 30 Dicembre 2021 come DL 229 con entrata in vigore il 31 dicembre u.s. .

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione), le quarantene per i vaccinati e la capienza negli Impianti Sportivi.

Quarantena (norme già in vigore anche per quelle in essere)

CONTATTI CON POSITIVO

– Nessuna quarantena, ma autosorveglianza nei 120 giorni (4 mesi) dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché immediatamente dopo la somministrazione della dose di richiamo: Per 10 giorni è obbligatorio indossare mascherine ffp2. Dopo 5 giorni dal contatto si deve effettuare – solo se sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare.

– I vaccinati (senza dose di richiamo) da oltre 4 mesi vanno in quarantena per 5 giorni a casa, con obbligo di tampone negativo al termine.

– I non vaccinati vanno in quarantena 10 giorni. 

SOGGETTI  POSITIVI

– Gli asintomatici positivi possono rientrare in comunità dopo un isolamento di almeno 10 giorni con un test molecolare o antigenico negativo eseguito anche da centri privati.

– I sintomatici positivi possono rientrare in comunità dopo un isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.

Nel caso di test eseguiti presso centri privati, la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Green Pass Rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

– alberghi e strutture ricettive;

– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

– sagre e fiere;

– centri congressi;

– qualsiasi servizio di bar/ristorazione all’aperto (già in vigore al chiuso sia al banco che al tavolo);

– impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

– piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

– centro culturali, centro sociali e ricreativi anche per le attività all’aperto.

– accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale ( già in vigore obbligo dell’ uso di mascherina ffp2).

Impianti Sportivi

Capienza al 50% all’aperto e al 35% al chiuso.

Si ricordano inoltre le disposizioni del precedente  Decreto Festività:

MASCHERINE obbligatorie ovunque anche all’aperto.

FESTE Fino al 31 gennaio sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto. Le discoteche sono chiuse. 

OBBLIGO VACCINALE Personale sanitario; Personale scolastico; Forze dell’ordine; Lavoratori esterni delle Rsa.

VALIDITA’ GREEN PASS  Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi