EMERGENZA COVID-19: Da Domani 6 Agosto obbligo di Green Pass per accedere a determinati servizi ed attività
5 Agosto 2021Da domani 6 Agosto obbligatorio per accedere ad alcuni servizi ed attività
– Oggi il Consiglio dei Ministri emanerà ulteriori disposizioni relative a trasporti, scuole e particolari categorie di lavoratori.
– Richieste semplificazione dalle associazioni di categoria
– Non sono ancora state emanate circolari ministeriali esplicative.
· Da domani 6 Agosto il GREEN PASS dovrà essere obbligatoriamente presentato, dagli over 12, per accedere ai seguenti servizi e attività :
a)servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, (bar, ristorante, pub, enoteca, gelateria, pasticceria, mensa..) per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico ( cinema, teatri, sale da concerto, live club, e in altri locali o spazi anche all’aperto) , eventi e competizioni sportive;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, ;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se presenti all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi ;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò,
i) partecipazione a concorsi pubblici.
Oltre alle attività già precedentemente soggette
1) Partecipazioni a feste conseguenti a riti religiosi o civili
2) Visita a parenti nelle residenze per anziani
3) Accesso alle sale di attesa dei Pronto Soccorso
Nota bene :
per i servizi di ristorazione la discriminante è il luogo nel quale viene effettuata la somministrazione ( all’aperto o al chiuso ) senza alcuna differenza tra i soggetti obbligati al possesso di green pass.
L’obbligo di possesso di green pass è pertanto necessario anche nel caso di lavoratori che usufruiscono di servizi sostitutivi di mensa aziendale in attività di pubblico esercizio, in ambienti al chiuso.
i centri benessere (Codice Attività 96.04.10) sono soggetti (anche all’interno di alberghi), alle norme sul Green Pass che NON riguardano PARRUCCHIERI ED ESTETISTE / Centri estetici (Codice Attività 96.02.02)
Il possesso e validità del Green Pass dovrà essere verificato dai titolari o dai gestori dei servizi e delle attività per i quali è introdotto l’obbligo.
Potrà essere esibito dall’interessato sia in forma cartacea che con QR-code presente su dispositivi elettronici portatili.
Le attività di verifica potranno essere effettuate anche da personale debitamente delegato dal titolare o gestore dei servizi e correttamente formato.( per scaricare il modello di delega clicca qui)
In caso di violazione alle verifiche e al controllo potrà essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro sia a carico dell’esercente che dell’utente.
Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in giorni diversi l’attività potrà essere sospesa da 1 a 10 giorni.
Come dovrà avvenire la verifica?
La verifica del Green Pass dovrà essere effettuata, utilizzando l’apposita app VerificaC19, da smartphone o tablet scansionando il QR code.
La App, una volta scaricata, funziona anche senza connessione ad Internet.
Il Green Pass può essere verificato dal titolare/gestore dell’attività o da un suo delegato, in questo caso con sottoscrizione formale di delega e formazione specifica.
la Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il QR Code (in formato digitale o cartaceo);
- l’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;
- L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida;
- L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonchè il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
Le Associazioni di categoria hanno fatto osservare, agli organi competenti, le difficoltà di attivare tale verifiche, soprattutto quella relativa al controllo del documento di identità, richiedendo forme alternative alla verifica e controllo quale, ad esempio, l’autocertificazione dell’interessato.
Alla data attuale, alcun diverso provvedimento e indicazione è stato emanato dai competenti uffici (Ministeri, Prefetture, Regioni).
Numerosissimi sono gli emendamenti presentati dalle varie forze politiche di variazione del Testo del Decreto Legge 105/2021 in fase di conversione, molti dei quali recepiscono le richieste di variazione avanzate dalle associazioni di categoria degli imprenditori.
Si fa inoltre presente che il GREEN PASS:
· è valido per chi abbia avuto la somministrazione di almeno una dose di vaccino:
o la certificazione verde per la prima dose viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose;
o la certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 9 mesi (270 giorni) dopo aver completato con la seconda dose il ciclo vaccinale.
· è rilasciato non solo alla persona che è stata vaccinata contro il Covid ma anche a chi ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarita dal Covid.
o In caso di guarigione la certificazione ha durata di sei mesi a far data dall’avvenuto guarigione dal Covid.
o In caso di tampone, il certificato ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test.
Le disposizioni sul Green Pass non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (under 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.
Su questa ultima condizione si è in attesa della pubblicazione di una Circolare del Ministero della Sanità, già preannunciata dalla stampa, la quale dovrebbe prevedere il rilascio automatico del Green Pass anche ai soggetti che non possono sottoporsi al vaccino per comprovate ed indiscutibili controindicazioni mediche.
Per scaricare il Decreto Legge 105 del 23 luglio 2021 clicca qui.
Per scaricare l’ App VerificaC19 in versione Android clicca qui
Per scaricare l’ App VerificaC19 in versione Apple clicca qui
Per scaricare il modello di delega per la attività di verifica ad un incaricato clicca qui
Per scaricare il cartello di avviso dell’obbligo di possesso di Green Pass in attività della ristorazione clicca qui
Per ulteriori informazioni in merito al Green Pass clicca qui