EMERGENZA COVID-19 – CATEGORIA AUTORIPARAZIONE: Nessun obbligo verifica GREEN PASS
24 Febbraio 2022Richiesta di Certificato Verde solo per la vendita di auto e parti di ricambio
Essendo pervenute molte segnalazioni in merito a imprecise informative di settore che si riferivano ad un presunto obbligo di verifica di green pass da parte di officine meccaniche, carrozzerie, gommisti e centri di revisione, siamo nuovamente a confermare che la categoria ARTIGIANA dell’AUTORIPARAZIONE non è soggetta ad alcun obbligo di verifica di Green Pass dal 1° febbraio scorso.
In merito all’applicazione del green pass alle attività di servizi artigiani, tra cui quelle di autoriparazione e dei centri revisioni auto, si conferma quanto già comunicato con precedenti informative.
Il decreto-legge istitutivo del green pass (DL n. 52/21), e i successivi decreti, non hanno inserito l’attività di autoriparazione e quella di revisione auto tra le attività e i servizi per i quali è previsto l’obbligo di green pass, diversamente dalle attività artigiane dei servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, tatuatori, lavanderie, pompe funebri, sartorie)
Si evidenzia, che l’attività dell’autoriparatore e quella della revisione auto, secondo la classificazione Ateco, non sono attività commerciali – alle quali il DL n. 1/22 ha esteso l’obbligo di green pass a partire dall’ 1° febbraio – bensì rientrano rispettivamente in quella di “manutenzione e riparazione di autoveicoli” (con codice Ateco principale 45.20.10 “Riparazione meccaniche di autoveicoli”) e di “Revisione periodica a norma di legge dell’idoneità alla circolazione degli autoveicoli e motoveicoli” (codice Ateco 71.20.23).
Per tali ragioni i clienti privati possono accedere a dette attività artigiane senza green pass e pertanto non vi è obbligo di verifica.
ATTENZIONE – Attività mista Artigianale/Commerciale
Nel caso in cui un’impresa abbia più codici Ateco come quello dell’autoriparazione, dell’autoricambi (codice Ateco 45.32.00). o commercio di autovetture (codice ateco 45.11) si ritiene, essendo queste ultime attività di commercio al dettaglio, che l’impresa debba verificare il green pass “base” ai clienti privati che intendono acquistare i prodotti non collegabili alla riparazione, mentre non dovrà farlo per coloro che accedono per la sola riparazione del veicolo.
Tali modalità sono state confermate dall’ Ufficio Relazioni con il Pubblico della Prefettura di Venezia in data odierna.