Sindacale

COVID-19: URGENTI MISURE DI CONTRASTO AL CONTAGIO – DPCM 24 ottobre 2020

26 Ottobre 2020

In considerazione di nuove valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico e di richieste delle Regioni, il Governo ha emanato  un nuovo DPCM in vigore da oggi 26 ottobre 2020, che modifica ed integra quanto già disposto con i DPCM del 18 e del 13 Ottobre u.s. e che rimane valido sino al 24 novembre p.v. 

Tra le principali indicazioni :

CARTELLO OBBLIGATORIO

È stabilito l’obbligo di esporre all’ingresso del locale, nei locali pubblici e aperti al pubblico ( es. uffici, attività artigianali di servizi o con vendita diretta, ecc.) nonché in tutti gli esercizi commercialiun cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (art. 1, comma 5).

ATTIVITA’ di RISTORAZIONE (art. 1; lett. ee) (bar, ristoranti in cui sono ricomprese anche le attività di pasticceria, gelateria, pizza al taglio, rosticcerie, ecc.):
+ sono consentite dalle 5.00 alle 18.00;
+ sono consentite senza limiti di orario negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti;
+ il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
+ è sempre consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, così come le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
+ è consentita fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
è consentita l’attività negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio di rifornimento di carburante situate lungo le autostradenegli ospedali e negli aeroporti a condizione che venga assicurato il rispetto della distanza di un metro (art. 1, comma 9, lett. ff).


Per quello che riguarda le altre attività:

Le attività commerciali al dettaglio (art. 1, comma 9, lett. dd) si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato , che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni e che si svolgano nel rispetto dei Protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Si raccomanda l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 relativo alle misure per gli esercizi commerciali;
 

Le attività di servizi alla persona:

+ le attività di parrucchieri, barbieri, estetiste e tatuatori  (art. 1, comma 9, lett. gg) sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
possono essere svolte le attività di lavanderie e tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse (art. 1, lett. gg, ultimo periodo) già consentite sulla base del DPCM del 26 aprile 2020;

+ sono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere e centri termali (art. 1, comma 9, lett. f) fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;

+ sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e Casinò;

+ sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto nonché restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sia all’aperto sia al chiuso (art. 1, comma 9, lett. m);
+ le attività delle strutture ricettive (art. 1, comma 9, lett. nn) sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni.

Per quanto riguarda le attività professionali (art. 1, comma 9, lett. ll) il DPCM raccomanda che:

– siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
– siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
– siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida;
– siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Relativamente  alle attività produttive per lo svolgimento in sicurezza delle attività (art. 2) devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 (allegato 12) nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, quello nei cantieri sottoscritto il 24 aprile (allegato 13) e quello sui trasporti sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 14).

Relativamente alle scuole con validità su tutto il territorio nazionale, uniformando le Ordinanze Regionali:

+ l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione – materna elementari e medie e per i servizi educativi dell’infanzia, continuerà a svolgersi in presenza;

+ le scuole superiori, una Didattica a Distanza pari al 75% delle attività – Il restante 25% di presenza attuando orari diversificati anche pomeridiani. con ingresso al mattino non prima delle ore 9.00. 

Per quanto riguarda gli aspetti generali:

– è confermato l’obbligo di avere con sé sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie con obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. In ogni caso devono essere seguiti i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali (art. 1, comma 1);

– è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (art. 1, comma 4);
– è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi (art. 1) nonché di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza (art. 1, comma 9, lett. n);
– è confermata la possibilità di chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, dopo le ore 21, dove si può creare assembramento. È comunque fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
– lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica, a condizione che siano rispettate le distanze (art. 1, comma 9, lett. i);
– sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi (art. 1, comma 9, lett. n);
– è confermata la sospensione delle attività convegnistiche e congressuali, salvo quelle svolte a distanza (art. 1, comma 9, lett. o);
– le riunioni delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza ed è fortemente raccomandato di svolgere anche le riunioni private a distanza (art. 1, comma 9, lett. o).

Il DPCM 24/10/2020, salvo ulteriori variazioni e/o proroghe, ha validità sino al 24 Novembre p.v. .

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio sindacale dell’Associazione.

Per scaricare il testo del nuovo DPCM 24/10/2020 clicca qui. Per scaricare gli allegati al DPCM clicca qui.

Per scaricare il cartello limite massimo persone ammesse nei locali clicca qui

Per scaricare il cartello per le attività artigianali dell’alimentazione (pasticcerie, gelaterie, pizzerie al taglio e rosticcerie) clicca qui

Per scaricare il cartello norme Generali Commercio/Artigiani clicca qui

Per scaricare il cartello orari e norme generali Pubblici Esercizi (bar Ristoranti) clicca qui.