Sindacale

CISTERNE PRIVATE GASOLIO – PUBBLICATA LA MODULISTICA “SEMPLIFICATA” PER OTTENERE LA “LICENZA FISCALE”

14 Dicembre 2020

Confartigianato insieme ad Assopetroli ha chiesto alla Ministra dei Trasporti Paola De Micheli l’esenzione definitiva dai nuovi gravosi adempimenti a carico delle imprese

Confartigianato comunica che è stata emanata la circolare dell’Agenzia delle Dogane che fornisce i chiarimenti sugli obblighi, decorrenti dal 1° gennaio 2021, per ottenere il codice identificativo – meglio nota come “licenza fiscale”, per le seguenti tipologie:
– depositi di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali di capacità superiore ai 10 e fino a 25 mc (Depositi minori);
– esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali di capacità superiore ai 5 e fino a 10 mc (Distributori minori) quali le cosiddette “cisternette”.

L’Agenzia ha chiarito che: 

– L’apparecchio di distribuzione automatica ad uso privato ha un serbatoio di stoccaggio con un sistema di erogazione che consenta il rifornimento del serbatoio del veicolo.

– I depositi sono privi del sistema di erogazione e sono dotati di un collegamento fisso tra serbatoio di stoccaggio e bruciatore, sia esso una caldaia, un motore fisso o un gruppo elettrogeno.

I soggetti proprietari di depositi e/o distributori minori dovranno inviare una comunicazione di attività all’ufficio delle dogane competente per territorio entro il prossimo 31 dicembre 2020, utilizzando il fac-simile allegato alla circolare delle Dogane.

Nella comunicazione devono essere indicati:

  • dati anagrafici, domicilio e codice fiscale;
  • estremi identificativi della ditta ovvero denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA o codice fiscale, indirizzo PEC;
  • dati tecnici del deposito o del distributore: ubicazione, caratteristiche (marca, modello, matricola), capacità di stoccaggio dei serbatoi e relativa tipologia (interrati, fuori terra, rimovibili), prodotti energetici stoccati, descrizione delle utenze servite (in caso di deposito minore) e dei sistemi di quantificazione, parziale e/o totale, dell’erogato (in caso di distributore minore);
  • numero di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché, ove prescritti per l’esercizio dell’impianto in funzione della relativa tipologia, gli estremi identificativi dei documenti di natura non fiscale, quali il certificato di prevenzione incendi per i contenitori-distributori;
  • modalità di tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti ovvero descrizione del sistema di contabilità aziendale (elettronico o cartaceo) con cui sono rilevati i quantitativi di ciascun tipo di prodotto ricevuti, stoccati presso l’impianto e consumati nell’ambito dello svolgimento della propria attività economica; modalità di conservazione delle copie stampate dell’e-DAS (solo per benzina e gasolio usato come carburante) o dei DAS cartacei (altri prodotti energetici) e dei documenti commerciali utilizzati a scorta dei prodotti ricevuti.

Tale registro non deve essere vidimato e va compilato secondo le istruzioni sotto riportate.

  • sul registro i diversi prodotti devono essere contabilizzati separatamente;
  • la giacenza iniziale da riportare sul registro è quella rilevata autonomamente dall’esercente;
  • il CARICO deve essere scritturato entro le ore 9.00 del giorno seguente il ricevimento della merce, inserendo le informazioni riportate sull’eDAS;
  • lo SCARICO è effettuato cumulativamente, per ciascun prodotto contabilizzato, ogni sette giorni. Per gli apparecchi di distribuzione automatica dotati di “totalizzatore” è ammesso lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati rilevati dallo stesso;
  • entro il mese di febbraio dell’anno successivo, l’esercente trasmette, tramite PEC, all’UdD competente un prospetto riepilogativo delle movimentazioni dell’anno precedente;
  • il registro di c/s, gli eDAS e il prospetto riepilogativo devono essere conservati dall’esercente per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.

Dopo aver verificato la comunicazione, l’Agenzia attribuisce all’azienda un codice identificativo dell’impianto. Se ciò non dovesse avvenire – per lungaggini determinate dalla tante domande – l’azienda continua comunque la gestione dell’impianto, garantendo l’osservanza delle modalità stabilite dalla tenuta del registro di carico/scarico.

Per scaricare il modulo clicca qui

Per scaricare la circolare della Agenzia delle Dogane clicca qui

Per informazioni contattare:
Roberto Mazzardis – 0421 335501 roberto.mazzardis@artigianisandona.it