CISTERNE PRIVATE GASOLIO – PUBBLICATA LA MODULISTICA “SEMPLIFICATA” PER OTTENERE LA “LICENZA FISCALE”
14 Dicembre 2020Confartigianato insieme ad Assopetroli ha chiesto alla Ministra dei Trasporti Paola De Micheli l’esenzione definitiva dai nuovi gravosi adempimenti a carico delle imprese
Confartigianato comunica che è stata emanata la circolare dell’Agenzia delle Dogane che fornisce i chiarimenti sugli obblighi, decorrenti dal 1° gennaio 2021, per ottenere il codice identificativo – meglio nota come “licenza fiscale”, per le seguenti tipologie:
– depositi di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali di capacità superiore ai 10 e fino a 25 mc (Depositi minori);
– esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali di capacità superiore ai 5 e fino a 10 mc (Distributori minori) quali le cosiddette “cisternette”.
L’Agenzia ha chiarito che:
– L’apparecchio di distribuzione automatica ad uso privato ha un serbatoio di stoccaggio con un sistema di erogazione che consenta il rifornimento del serbatoio del veicolo.
– I depositi sono privi del sistema di erogazione e sono dotati di un collegamento fisso tra serbatoio di stoccaggio e bruciatore, sia esso una caldaia, un motore fisso o un gruppo elettrogeno.
I soggetti proprietari di depositi e/o distributori minori dovranno inviare una comunicazione di attività all’ufficio delle dogane competente per territorio entro il prossimo 31 dicembre 2020, utilizzando il fac-simile allegato alla circolare delle Dogane.
Nella comunicazione devono essere indicati:
- dati anagrafici, domicilio e codice fiscale;
- estremi identificativi della ditta ovvero denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA o codice fiscale, indirizzo PEC;
- dati tecnici del deposito o del distributore: ubicazione, caratteristiche (marca, modello, matricola), capacità di stoccaggio dei serbatoi e relativa tipologia (interrati, fuori terra, rimovibili), prodotti energetici stoccati, descrizione delle utenze servite (in caso di deposito minore) e dei sistemi di quantificazione, parziale e/o totale, dell’erogato (in caso di distributore minore);
- numero di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché, ove prescritti per l’esercizio dell’impianto in funzione della relativa tipologia, gli estremi identificativi dei documenti di natura non fiscale, quali il certificato di prevenzione incendi per i contenitori-distributori;
- modalità di tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti ovvero descrizione del sistema di contabilità aziendale (elettronico o cartaceo) con cui sono rilevati i quantitativi di ciascun tipo di prodotto ricevuti, stoccati presso l’impianto e consumati nell’ambito dello svolgimento della propria attività economica; modalità di conservazione delle copie stampate dell’e-DAS (solo per benzina e gasolio usato come carburante) o dei DAS cartacei (altri prodotti energetici) e dei documenti commerciali utilizzati a scorta dei prodotti ricevuti.
Tale registro non deve essere vidimato e va compilato secondo le istruzioni sotto riportate.
- sul registro i diversi prodotti devono essere contabilizzati separatamente;
- la giacenza iniziale da riportare sul registro è quella rilevata autonomamente dall’esercente;
- il CARICO deve essere scritturato entro le ore 9.00 del giorno seguente il ricevimento della merce, inserendo le informazioni riportate sull’eDAS;
- lo SCARICO è effettuato cumulativamente, per ciascun prodotto contabilizzato, ogni sette giorni. Per gli apparecchi di distribuzione automatica dotati di “totalizzatore” è ammesso lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati rilevati dallo stesso;
- entro il mese di febbraio dell’anno successivo, l’esercente trasmette, tramite PEC, all’UdD competente un prospetto riepilogativo delle movimentazioni dell’anno precedente;
- il registro di c/s, gli eDAS e il prospetto riepilogativo devono essere conservati dall’esercente per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.
Dopo aver verificato la comunicazione, l’Agenzia attribuisce all’azienda un codice identificativo dell’impianto. Se ciò non dovesse avvenire – per lungaggini determinate dalla tante domande – l’azienda continua comunque la gestione dell’impianto, garantendo l’osservanza delle modalità stabilite dalla tenuta del registro di carico/scarico.
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Per scaricare la circolare della Agenzia delle Dogane clicca qui
Per informazioni contattare:
Roberto Mazzardis – 0421 335501 roberto.mazzardis@artigianisandona.it