Sindacale

BONUS IN EDILIZIA: SI DOVRA’ INDICARE IN FATTURA IL TIPO DI CONTRATTO EDILE APPLICATO AI DIPENDENTI

24 Maggio 2022

Informiamo che dal 27 maggio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di indicare in fattura il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nei cantieri temporanei e mobili in cui si svolgono lavori/opere che complessivamente (quindi anche per i lavori non edili) superano i 70 mila euro, finalizzati alla fruizione del superbonus, bonus facciate, bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche.Per gli altri bonus edilizi ordinari cedibili, invece, serve solo in caso di cessione o sconto del credito.

Il richiamo al contratto di lavoro edile applicabile deve essere presente nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione alla loro esecuzione.

I contratti validi previsti per le imprese edili sono tre:

  • quello artigiano firmato da Anaepa/Confartigianato.
  • quello firmato da Ance.
  • quello firmato da Confapi.

L’obbligo NON riguarda le imprese e le società senza lavoratori subordinati (è comunque consigliato evidenziare nel contratto o nelle fatture la non applicazione del contratto causa l’inesistenza dei dipendenti).

Questo nuovo obbligo di indicazione del contratto collettivo porrà un nuovo adempimento in capo non solo alle imprese interessate, ma anche per i CAF e i professionisti chiamati a rilasciare il visto di conformità.

Per ulteriori informazioni: Roberto Mazzardis 

tel. 0421 335430 – email: roberto.mazzardis@artigianisandona.it