Fiscale

BONUS EDILIZI: SOPPRESSI LO SCONTO IN FATTURA E LA CESSIONE DEI CREDITI

17 Febbraio 2023

Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile optare per lo sconto in fattura e cessione dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni edilizie. Vietata la cessione alle Pubbliche Amministrazioni.

Rimangono possibili le opzioni solo nei casi in cui il titolo edilizio è stato presentato o il lavoro risulta già iniziato.

Con il D.L. n. 11 del 16 febbraio 2023, pubblicato in G.U. n. 40 del 16 febbraio 2023, in vigore da oggi 17 febbraio (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento), sono state disposte misure che incidono in modo sostanziale e determinante sulla disciplina dello sconto in fattura e cessione dei crediti corrispondenti alle detrazioni relative ad interventi edilizi.

Le misure sono dirette a:

  • vietare l’acquisto di crediti d’imposta da parte della Pubblica Amministrazione;
  • individuare con certezza i controlli di qualità del credito che escludono qualsiasi ipotesi colposa in capo all’acquirente;
  • sopprimere l’opzione per lo sconto e cessione dei crediti, con l’eccezione di quegli interventi per i quali i titoli abilitativi o l’avvio dei lavori risulta già in corso alla data del 17 febbraio. 

Confartigianato ha manifestato, da subito, la sua contrarietà al repentino blocco nella circolazione dei crediti con possibili ricadute su occupazione ed investimenti e la delusione per l’assenza di una definitiva soluzione per i crediti incagliati, che si ritiene debba essere ricercata nell’individuare un acquirente di ultima istanza. Tali ragioni saranno sostenute ed esplicitate ulteriormente negli incontri con Governo e durante l’iter parlamentare di conversione.

Con effetto dal 17 febbraio 2023, non è più consentito l’esercizio delle opzioni per sconto in fattura (di cui all’articolo 121, comma 1, lett. a), D.L. 34/2020) e per cessione del credito (di cui all’articolo 121, comma 1, lett. b), D.L. 34/2020) relativamente a tutti i bonus edilizi per i quali finora poteva essere operato: si tratta delle detrazioni ordinarie e superbonus, elencate nel comma 2 dell’articolo 121, D.L. 34/2020, con esclusione del bonus mobili e bonus verde.

La soppressione riguarda anche le cessioni del credito “a regime”, previsto negli articoli 14 e 16 D.L. 63/2013, nonché lo sconto per la “ristrutturazione importante di primo livello” oltre i 200.000 euro: il comma 4 dell’articolo 2 in esame, infatti, abroga lo sconto e cessione che (prima dell’introduzione dell’articolo 121) poteva essere effettuata esclusivamente verso fornitori che hanno eseguito l’intervento o altri soggetti collegati, ma con esclusione del mondo bancario, limitatamente ad alcuni interventi (interventi antisismici condominiali, sismabonus acquisti, riqualificazione energetica).

Il divieto assoluto riguarda le “opzioni”: da tale data, pertanto, nessuno sconto potrà essere praticato dal fornitore né alcuna prima cessione potrà essere effettuata dal beneficiario della detrazione.

Sarà ancora possibile, invece, effettuare le cessioni dei crediti su “piattaforma”, per le quali le opzioni sono già state esercitate con le relative comunicazioni di opzione già trasmesse all’Agenzia delle Entrate.

Regime transitorio: cosa è possibile ancora cedere o scontare (art. 2, commi 2-3)

Lo “stop” a sconto e cessione non riguarda tutti quegli interventi che, fino al 16 febbraio 2023 (giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto-legge), risultavano già avviati o per i quali risulta presentato il relativo titolo edilizio abilitativo.

L’elencazione distingue tra interventi da superbonus (condominiali e non, con demolizione e ricostruzione) ed interventi diversi.

In particolare:

A) Interventi da superbonus

  • a) non condominiali: l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • b) condominiali: l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risulti:
    • adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori
    • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • c) con demolizione e ricostruzione: l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. 

B) Interventi diversi dal superbonus

L’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (se necessario), o per i quali siano già iniziati i lavori.

Nel caso di sismabonus acquisti (art. 16, c. 1-septies, DL 63/2013), o di interventi di ristrutturazione di interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie (art. 16-bis, c. 3, TUIR), l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risulti regolarmente registrato il contratto preliminare di acquisto o stipulato il contratto definitivo di compravendita .

Per maggiori informazioni contatta il tuo referente dell’Ufficio Contabilità dell’Associazione!