Fiscale

AUTOTRASPORTO – NOVITA’ DI INTERESSE PER LA FEDERAZIONE AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI

26 Gennaio 2021

ULTIMA ORA – ABOLITA LA TASSA CB

E’ stata abolita la tassa CB pagata annualmente dai privati (12,00 euro).

REGISTRO CARICO E SCARICO GASOLIO CISTERNE: WEBINAR INFORMATIVO

Ricordiamo che tutte le cisterne ad uso privato di gasolio con capacità da 5 a 10 metri cubi DOVEVANO DOTARSI DI LICENZA FISCALE ENTRO LA FINE DEL 2020 tramite apposita istanza da presentare all’Agenzia delle Dogane di Venezia, corredata di tutta una serie di documenti relativi all’impianto (come indicato nelle nostre informative del 2020).

Chi ha ottenuto la licenza da parte dell’Agenzia delle Dogane di Venezia con apposita comunicazione deve iniziare a compilare l’apposito registro di carico scarico del gasolio, registro che NON va vidimato e che NON si trova nei negozi di forniture contabili.

Per agevolarvi abbiamo prodotto e già inviato un nostro un fac-simile di registro semplificato.

Per capirne la “bontà” e per verificare le modalità di tenuta del registro semplificato di carico e scarico dei carburanti l’Associazione ha preso contatto con l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Venezia, ma la persona competente ha declinato il nostro invito a partecipare ad un incontro on-line per meglio chiarire l’obbligo di registrazione, limitandosi a ripetere i contenuti della delibera ritenendo gli stessi più che esemplificativi per ottemperare all’obbligo.

Al fine di chiarire tali dettagli si propone, in collaborazione con la Confartigianato della Città Metropolitana di Venezia un Webinar, che si terrà venerdì 29 gennaio 2021 alle ore 16.00 in videoconferenza sulla piattaforma Lifesize https://call.lifesizecloud.com/extension/4647007 (si prega di scaricare l’applicazione prima di connettersi), sulle modalità di trascrizione del registro di carico e scarico per il gasolio “cisternette”.

Per scaricare circolare ministeriale (clicca qui).

RIMBORSO ACCISE GASOLIO: ESCLUSI I CAMION EURO 3 E 4

La Legge di Bilancio 2020 ha confermato l’esclusione dell’agevolazione accise gasolio prevista per alcune attività di trasporto merci e passeggeri dei veicoli Euro 3 e inferiori a partire dallo scorso 1 ottobre 2020, e dal 1 gennaio 2021 anche per i veicoli euro 4.

L’impatto di questa riduzione è notevole perchè in Provincia di Venezia si stima che siano esclusi dal beneficio oltre il 35% dei mezzi pesanti circolanti immatricolati conto terzi.

Confartigianato Trasporti nel corso dell’anno 2020 ha chiesto più volte una proroga di questi termini, a fronte di queste richieste aveva depositato e fatto accogliere dall’Aula della Camera dei Deputati un impegno da parte del Governo di posticipare il taglio delle accise sui veicoli euro 3 e euro 4 di 18 mesi. Purtroppo su questa proroga nulla è più emerso.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 4° trimestre 2020 (1° ottobre – 31 dicembre 2020), domande che possono essere inviate all’Agenzia stessa dal 1° gennaio al 1° febbraio 2021.

L’importo rimborsato per il quarto trimestre 2020 corrisponde a 214,18 euro per mille litri, e possono presentare domanda di rimborso le imprese per i consumi dei veicoli aventi peso complessivo pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Per la domanda sono considerati solo gli acquisti provati attraverso fattura.

CORONAVIRUS: IL MINISTERO DEI TRASPORTI DISPONE NUOVE PROROGHE PER PATENTI E ATTESTATI

Confartigianato Trasporti comunica che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto nuove proroghe per i certificati di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio. Vediamoli nel dettaglio:

Patenti di guida

A fini della circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti quali titoli abilitativi alla guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, è prorogata fino al 29 luglio 2021.

Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell’Ue per i sette mesi successivi alla data della loro scadenza.

Su tutto il territorio dell’Ue, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell’Ue, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, resta invece prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione).

Per quanto riguarda invece le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Carta di qualificazione del conducente e certificati di abilitazione professionale

Su tutto il territorio dell’Ue, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’Ue con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione.

Per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia è necessario distinguere tra quelle con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 28 dicembre 2020, che mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’Ue, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento; quelle con scadenza compresa nel periodo dal 29 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell’UE, Italia compresa; quelle con scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021 che mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto- legge n. 18 del 2020.

Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale, per il primo ottenimento della CQC, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021 conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, e quindi fino al 29 luglio 2021.

Sono inoltre stati sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente – da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino – non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 luglio 2021. Il titolare della CQC- per il quale la scadenza del termine biennale ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 ed è prorogata al 29 luglio 2021 può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 545 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.

Gli attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, e quindi fino al 29 luglio 2021.

MERCI PERICOLOSE – ADR

Per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) occorre distinguere:

  • per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;
  • solo per la circolazione in Paesi diversi dall’Italia, se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento e hanno superato l’esame prima del 1° marzo 2021.

Per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), occorre distinguere:

  • per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi fino al 29 luglio 2021. Conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami, utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 29 luglio 2021, con le modalità previste per il rinnovo dell’abilitazione;
  • se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame prima del 1° marzo 2021.

CORONAVIRUS, GERMANIA: NUOVI REQUISITI DI INGRESSO E PERMANENZA NEL PAESE DURANTE L’EMERGENZA

Confartigianato Trasporti comunica i nuovi requisiti di ingresso adottati dalla Germania, che si applicano da lunedì 25 gennaio 2021.

Nello specifico è necessario:
– compilare un modulo di registrazione digitale per l’ingresso
– eseguire un test di rilevamento COVID

Le regole relative alle aree COVID ad alta incidenza si applicheranno a tutte le persone che entrano in Germania dopo essere state in un paese ad alta incidenza COVID entro 10 giorni prima dell’ingresso.

La classificazione e i dettagli delle aree a rischio sono disponibili su: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

La regola generale è che anche i lavoratori dei trasporti che hanno soggiornato nei paesi ad alta incidenza sono tenuti a completare una registrazione digitale prima di entrare in Germania.

Il registro è disponibile su www.einreiseanmeldung.de e chi entra in Germania deve portarne la prova.

Inoltre, i trasportatori che entrano in Germania e soggiornano per più di 72 ore devono presentare una prova di un test COVID negativo (PCR o, in mancanza, antigeni) e presentare all’autorità competente, se richiesto.

Ciò riguarda anche coloro che sono stati in un’area ad alta incidenza, ma entrano in Germania da un paese che non è classificato come area ad alta incidenza.

Esenzione dall’obbligo di registrazione all’ingresso:
– Persone che attraversano solo la Germania e lasceranno il Paese seguendo il percorso più veloce per completare il transito
– Persone che hanno trascorso meno di 24 ore in una zona a rischio o che trascorreranno meno di 24 ore in Germania

Esonero dall’obbligo di eseguire il test COVID prima dell’arrivo in Germania:
– Persone che hanno attraversato solo un’area ad alta incidenza senza fermarsi
– Persone che attraversano solo la Germania e lasceranno il Paese seguendo il percorso più veloce per completare il transito
– Persone che, per motivi di lavoro, trasportano passeggeri o merci su strada, ferrovia, nave o aereo oltre confine, se la loro precedente permanenza non ha superato le 72 ore e se vengono seguiti gli opportuni protocolli di salute e sicurezza (maschera, distanza interpersonale …) .

CORONAVIRUS, FRANCIA: NUOVE MISURE DI INGRESSO AL PAESE DURANTE L’EMERGENZA. AUTOTRASPORTATORI ESCLUSI DAL TEST PER COVID

Grazie alle informazioni provenienti da Uetr Confartigianato Trasporti comunica le nuove misure COVID-19 adottate dalla Francia e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale francese, che si applicano da lunedì 25 gennaio u.s.

Il decreto introduce nuovi obblighi per i passeggeri aerei e marittimi all’interno dell’area europea:

– presentazione di un test PCR meno di 72 ore prima dell’imbarco,
– presentazione di una dichiarazione giurata relativa all’assenza di sintomi Covid, all’assenza di contatto nei 14 giorni precedenti e all’impegno ad accettare un eventuale test per Covid sul territorio nazionale.

Si ricorda che questi obblighi, che si applicano dalle ore 00:00 del 25 gennaio, non si applicano al trasporto di merci su strada.

L’unica eccezione è per chi arriva in Francia dall’Irlanda via mare (dal 28 gennaio).

Come da nuovo articolo 56-4 aggiunto al decreto 2020-1310 del 29 ottobre 2020, sono tenuti a presentare all’imbarco l’esito di uno screening virologico biologico effettuato meno di 72 ore prima della traversata, attestante l’assenza di contaminazione COVID.

Inoltre, gli autotrasportatori irlandesi sono autorizzati a presentare il risultato di un test dell’antigene se questo consente il rilevamento della proteina N di SARS-CoV-2.

Per informazioni contattare:
Roberto Mazzardis – 0421 335430 roberto.mazzardis@artigianisandona.it