AUTOTRASPORTO: NOTIZIE DI INTERESSE PER CHI UTILIZZA I CAMION
27 Settembre 2021FORMAZIONE, CQC: IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO MINISTERIALE CON LE NOVITÀ IN ARRIVO DAL 15 OTTOBRE 2021
Confartigianato Trasporti comunica che il decreto 311/2021 contiene le “Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi delle Direttiva Europee.
Nella circolare esplicativa del MIMS del 16/9/2021 il termine del 15 ottobre 2021 fa riferimento alle comunicazioni di inizio corso e non ai corsi in essere, o comunicati, ma con inizio attività dopo il 15/10. Pertanto tutti i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica avviati entro il 14 ottobre 2021, e i relativi esami e le procedure di rinnovo CQC, continueranno a svolgersi secondo la disciplina attuale prevista dal DM 20 settembre 2013.
Le novità consistono:
- nella possibilità della formazione periodica “spalmata” su tutti e 5 gli anni,
- nell’opportunità di erogare il corso in modalità e-learning,
- l’obbligo della rilevazione delle presenze su base biometrica (impronte digitali) e delle comunicazioni con gli UMC attraverso uno specifico applicativo.
- nel materiale didattico compaiono i motori elettrici e spariscono i motori diesel;
- è prevista la possibilità di frazionare la formazione periodica in moduli di 7 ore, per ognuno dei 5 anni, e di scalare delle ore con diversi tipi di corsi professionali (ADR, trasporto animali vivi, sensibilizzazione alla disabilità).
Per quanto riguarda i controlli su base biometrica, comunicazioni informatizzate con gli UMC, e-learning, in atto non saranno operative, ma vengono vincolate all’esistenza di infrastrutture informatiche e di software che ancora devono essere regolamentate da appositi decreti dirigenziali.
Si evidenzia che i soggetti obbligati a conseguire la CQC sono già, da diverso tempo, non solo gli autisti professionisti ma tutti coloro che guidano veicoli per cui è richiesta la patente delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, compresi i veicoli immatricolati in conto proprio.
Un’altra novità è quella che stabilisce, per tutti i conducenti titolari di patente straniera, anche comunitaria, l’obbligo di seguire la formazione periodica in Italia, se sono assunti da un’impresa con sede in Italia.
AUTOTRASPORTO, REVISIONI: MIMS STABILISCE REQUISITI IDONEITÀ LOCALI PER LE OFFICINE PRIVATE
Confartigianato Trasporti informa che la Direzione generale Motorizzazione del MIMS ha emanato due circolari con cui definisce i requisiti per l’idoneità all’esercizio transitorio dell’attività di revisione dei veicoli > 3,5 ton, dopo la modifica legislativa che ha ricompreso anche i rimorchi ed i semirimorchi tra gli elementi che possono essere revisionati da parte di officine private. Le circolari introducono anche novità riguardo gli ispettori di revisione.
In attesa dell’attuazione delle norme di delega delle funzioni di revisione ad officine private, il MIMS ha disciplinato i requisiti tecnici dei locali e delle attrezzature fisse e mobili, per il rilascio del riconoscimento di idoneità delle sedi esterne destinate allo svolgimento delle operazioni di revisione dei veicoli di massa a pieno carico > 3,5 ton e i termini per l’adeguamento delle sedi già riconosciute idonee ma non pienamente conformi alle prescrizioni contenute nella circolare, soprattutto in termini di misure idonee alla prevenzione e protezione dai rischi di infortunio sul lavoro.
I requisiti delle sedi esterne
Per “sedi esterne” si intendono quelle predisposte dai richiedenti che le detengono a titolo di proprietà ovvero in quanto messe a disposizione da un terzo mediante esibizione di un titolo di disponibilità, e che siano state comunque riconosciute idonee dall’UMC territorialmente competente.
Il riconoscimento di idoneità avverrà a condizione, tra le altre, che il centro sia dotato di un piazzale di accumulo veicoli idoneo a garantire la permanenza di un determinato numero di veicoli in attesa. In alternativa può essere utilizzato un piazzale di accumulo posto nelle vicinanze dal quale i veicoli possono essere chiamati con sistema rapido di comunicazione.
I Centri dovranno adeguarsi, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dello stesso, a requisiti dimensionali – mentre oggi non vigono prescrizioni in ordine ai requisiti dimensionali minimi – in carenza dei quali, l’autorizzazione si intenderà decaduta.
L’officina dovrà essere dotata dei sistemi di rilevamento delle apparecchiature da impiegare nelle sedi predisposte dall’Utenza rispetto a quelle installate nei centri operativi dell’Amministrazione, nel rispetto del principio di “paragonabilità tecnica”.
I Centri già autorizzati, dovranno completare i necessari adeguamenti ai requisiti entro 2 anni dalla data di adozione della circolare, fatto salvo l’obbligo di applicazione immediata della nuova disciplina per quanto attiene ai requisiti afferenti alla tutela e alla salute dei lavoratori.
Per ulteriori informazioni contattare:
Roberto Mazzardis – 0421 335430 roberto.mazzardis@artigianisandona.it