Aumentato a 65.000€ limite regime forfettario
20 Maggio 2019LEGGE DI STABILITA’ 2019 AUMENTATO A 65.000 EURO IL LIMITE PER ACCEDERE AL REGIME FORFETTARIO
Introdotto con la Legge Finanziaria 2015 (art. 1 commi da 54 a 89) e riservato alle sole persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), il regime forfettario prevedeva, per poterne usufruire, limiti di ricavi/compensi diversi a seconda dell’attività esercitata, con una forbice che variava da 25.000 a 50.000 euro.
Ora, la Legge Finanziaria 2019, modifica tali limiti, inserendo per tutti un’unica soglia pari a 65.000 euro.
Restano invece invariati i coefficienti di redditività da applicare ai ricavi/compensi per la determinazione del reddito da tassare. Come noto infatti, tale regime agevolato, prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva (15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni per chi inizia una nuova attività), da calcolare sulla quota di reddito determinata applicando la percentuale di redditività prevista, anche qui diversificata a seconda dell’attività svolta, e variabile dal 40 all’86% dei ricavi/compensi, a nulla rilevando le spese effettive sostenute.
Ma questa non è l’unica novità introdotta. Infatti i seguenti limiti previsti in precedenza per poter accedere/rimanere nel regime forfettario:
- Spese sostenute per l’impiego di lavoratori (dipendenti, co.co.pro., lavoro accessorio, associati in partecipazione) non superiori a € 5.000 lordi annui;
- Costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000;
- Redditi di lavoro dipendente/assimilato non superiore a € 30.000 lordi annui; sono stati eliminati.
Per contro sono state invece riviste due cause di esclusione, al verificarsi delle quali scatta l’esclusione:
- Contemporaneamente all’esercizio dell’attività, la partecipazione a società di persone/associazioni professionali/imprese familiari;
- Il controllo diretto o indiretto di SRL o associazioni in partecipazione, che svolgono attività riconducibili a quella svolta dall’imprenditore/lavoratore autonomo;
- Esercitare la propria attività prevalentemente (in termini di fatturato) nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere rapporti di lavoro dipendente o erano intercorsi nei due anni precedenti.
Ricordiamo alcune agevolazioni previste per tale regime:
- Non applicazione dell’iva e, per le attività di lavoro autonomo, delle ritenute d’acconto in fattura;
- Esonero della tenuta dei registri contabili e degli adempimenti fiscali connessi (liquidazione periodica iva, spesometro, dichiarazione iva); obbligo della sola conservazione delle fatture emesse e ricevute e della dichiarazione dei redditi;
- Esclusione dall’applicazione degli studi di settore (ora ISA);
- Esonero dall’emissione della fattura elettronica (comunque facoltativa).