Sindacale

ATTIVITA’ DI ACCONCIATURA, ESTETICA, TRUCCO SEMIPERMANENTE, TATUAGGIO E PIERCINGDL “COVID 19” – NUOVE MISURE RELATIVE AL SETTORE BENESSERE

18 Gennaio 2022

L’8 gennaio u.s. è entrato in vigore il Decreto Legge in oggetto, che reca ulteriori misure di contenimento dell’epidemia Covid-19. 

1) GREEN PASS BASE 

Con riferimento alle misure di diretto interesse del settore benessere, il provvedimento estende l’impiego del green pass “base” (che si ottiene anche attraverso il tampone con risultato negativo) ai servizi alla persona; ne dovranno, pertanto essere in possesso i clienti che accederanno alle attività di acconciatura, estetica, trucco semipermanente, tatuaggio e piercing. Tale misura sarà in vigore dal 20 gennaio al 31 marzo 2022 (salvo proroga periodo di emergenza). Le verifiche del possesso del green pass “base” dovranno essere effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili  tramite l’APP Verifica Green Pass (scegliendo l’opzione BASE)La verifica dovrà essere effettuata solo mediante l’applicazione da smartphone (APP VerificaC-19); l’App rispetta le indicazioni dell’Autorità Garante per la Privacy; l’applicazione (VerificaC19) é scaricabile da uno dei seguenti link, a seconda del sistema usato (IOS o ANDROID) :

1. https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117

2. https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US 

N.B: i bambini sotto i 12 anni sono esclusi dall’obbligo di presentazione della certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”.  

1) GREEN PASS AVANZATO

A) Si ricorda, invece che i clienti di centri benessere (anche per le attività all’aperto) e gli stabilimenti termali, hanno l’obbligo (già introdotto da DL n. 221/2021 a dal DL 229/21 a partire dal 10 gennaio) di green pass “rafforzato”.

B) Tutti gli operatori/lavoratori del settore benessere over 50 , a decorrere dal 15 febbraio 2022, hanno l’obbligo di accedere ai luoghi di lavoro solo previo possesso ed esibizione del green pass “rafforzato (ottenibile dopo il vaccino o la guarigione). La verifica del green pass dovrà avvenire da parte dei datori di lavoro con le modalità già utilizzate in questi mesi, previste dal DPCM del 17 giugno 2021 (APP Verifica Green Pass scegliendo l’opzione RAFFORZATO).I lavoratori privi di green pass “rafforzato” saranno considerati assenti ingiustificati, ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione del citato green pass e comunque non oltre il 15 giugno 2022.Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.Fino al 15 giugno 2022 il datore di lavoro, indipendentemente dalla dimensione occupazionale, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata potrà sospendere il lavoratore over 50 privo di green pass “rafforzato” per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. La sospensione non dovrà essere superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15 giugno, e non dovrà comportare né conseguenze disciplinari né la perdita del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.Per le violazioni dei suddetti obblighi si applicano le sanzioni già previste per il mancato rispetto delle disposizioni di contenimento del Covid (art 4 del DL n. 19/20). 

Per ulteriori informazioni contattare l’Associazione:
Sonia Cibin – Tel. 0421 335420, Fax 0421 335444, e-mail sonia.cibin@artigianisandona.it