ARTIGIANI – PRESIDI ANTINCENDIO NELLE AZIENDE: CHI PUO’ FARE LE MANUTENZIONI?
1 Ottobre 2026IMPORTANTE!!
Informiamo che dal 26 settembre 2026 possono fare le manutenzioni alle 14 tipologie di presidi antincendio nelle aziende (a titolo di esempio: estintori, porte REI, rilevatori ed evacuatori di fumo, manichette, ecc.) solo coloro che hanno già ottenuto l’abilitazione dai Vigili del Fuoco, dopo aver superato apposito esame, o coloro che hanno il NOT (Nulla Osta Transitorio) e che sono in attesa di fare gli esami di cui sopra, entro e non oltre il 31/03/2027 (salvo ulteriori proroghe).
Pertanto i Datori di Lavoro delle aziende devono chiedere documentazione probante ai loro manutentori di fiducia di questi presidi, per verificare se hanno l’abilitazione o il NOT per ogni singolo addetto che effettua le manutenzioni (l’abilitazione è personale e non aziendale!).
Le aziende che svolgevano le manutenzioni di questi presidi, che però adesso hanno gli operatori privi di attestato di abilitazione dei vigili del fuoco, o privi del NOT, NON POSSONO PIU’ EFFETTUARE QUESTE MANUTENZIONI!
Il mancato affidamento delle attività di controllo e manutenzione antincendio a tecnici manutentori qualificati espone il Datore di Lavoro e i Dirigenti a sanzioni di natura penale e amministrativa previste dal D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza).
Le sanzioni si applicano attraverso due principali canali di violazione:
1. Omessa verifica dell’idoneità tecnico-professionale (Art. 26)
Quando il Datore di Lavoro affida la manutenzione dei presidi antincendio a ditte esterne o a lavoratori autonomi, ha l’obbligo di verificare che questi abbiano i requisiti professionali previsti dalla legge (compreso il possesso del nuovo attestato di qualifica per il personale operativo).
- Sanzione (Art. 55, comma 5, lett. d): Arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1.000 a 4.800 euro (cifre soggette a rivalutazione periodica).
2. Mancata manutenzione e inefficienza dei presidi (Art. 64 e 18)
Affidare i controlli a personale non qualificato equivale, dal punto di vista dell’organo di vigilanza (Vigili del Fuoco e ATS/ASL), a non aver eseguito a norma di legge le verifiche, invalidando l’efficacia dei controlli registrati sul registro antincendio. L’Art. 64 del T.U. impone che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi di sicurezza (come estintori, idranti, porte tagliafuoco) siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica.
- Sanzione (Art. 68, comma 1, lett. b): Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da circa 1.500 a 6.400 euro per la violazione degli obblighi sui luoghi di lavoro
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Sicurezza:
Roberto Mazzardis
0421335430 – roberto.mazzardis@artigianisandona.it