Lavoro

ARTIGIANI – LEGGE DI BILANCIO 2026 – NOVITA’ IN  MATERIA DI LAVORO – SECONDA PARTE

29 Gennaio 2026

Considerate le numerose informazioni, abbiamo ritenuto di suddividere la newsletter in due parti, vi inviamo la seconda.

  • Esonero contributivo per assunzione madri di almeno 3 figli inferiori ai 18 anni.
    A decorrere dal 1° gennaio 2026, ai datori di lavoro privati che assumono donne madri di almeno tre figli di età inferiore ai 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, fino a un massimo di 8.000 euro annui. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione con il primo contratto. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
  • Prosecuzione del contratto a termine in caso di sostituzione di maternità.
    In caso di assunzione con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) per la sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità o parentale, è consentito prorogare il contratto del dipendente sostituto per affiancare la lavoratrice rientrante fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Pertanto, il contratto di sostituzione può proseguire anche dopo il rientro al lavoro della lavoratrice sostituita, fino al primo anno di età del figlio. La finalità della misura è favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire un adeguato passaggio di consegne tra i lavoratori.
  • Riduzione orario di lavoro ed esonero contributivo lavoratori con 3 figli.
    A decorrere dal 1° gennaio 2026, le lavoratrici e i lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, o senza limiti di età in presenza di figli con disabilità, hanno priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale), ovvero nella rimodulazione della percentuale oraria in caso di contratto part-time, purché la riduzione dell’orario sia almeno del 40%.In tali casi, ai datori di lavoro privati è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, fino a un massimo di 3.000 euro annui per i 24 mesi successivi alla trasformazione del contratto o alla rimodulazione dell’orario. L’esonero è subordinato al mantenimento del complessivo monte ore di lavoro e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  • Adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato.
    Dal 1° luglio 2026 si modifica la disciplina del D.Lgs. n. 252/2005, con riferimento in particolare alle modalità di conferimento tacito o automatico del TFR.Al momento dell’assunzione il lavoratore deve esprimere una scelta riguardo alla destinazione del trattamento di fine rapporto maturando: mantenerlo in azienda oppure destinarlo alla previdenza complementare. La misura è destinata ai lavoratori subordinati del settore privato di prima assunzione, ad eccezione di quelli domestici, prevedendo come linea operativa, qualora non sia anticipatamente effettuata una scelta da parte del lavoratore, l’adesione automatica alla forma pensionistica complementare collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In questo modo è prevista la devoluzione dell’intero Tfr maturando, oltre la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura definita dagli accordi. In assenza della forma previdenziale prevista dai CCNL o dagli accordi territoriali o aziendali, l’adesione automatica è quella residuale al Fondo Cometa come individuato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2020 n. 85.Al momento della prima assunzione è onere del datore di lavoro di fornire informativa al lavoratore:a) sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;b) sul meccanismo di adesione automatica;c)sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica;d)sulle diverse scelte disponibili;e) sulla relativa tempistica.Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore ha la possibilità di scegliere di rinunciare all’adesione automatica, conferendo la quota di Tfr maturando a un’altra forma di previdenza complementare o mantenendolo in azienda. In quest’ultimo caso, il lavoratore potrà successivamente aderire a un fondo di previdenza complementare da lui prescelto. Il datore di lavoro dovrà conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale rilascerà una copia.Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all’instaurazione del rapporto lavorativo, il datore di lavoro è tenuto a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore già aderisca a una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro fornirà al lavoratore informativa circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il Tfr maturando da tale data. Il datore di lavoro preciserà, altresì, che in difetto si applicherà il meccanismo di adesione automatica.
  • Posticipo al pensionamento.
    La Legge di Bilancio ha prorogato l’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata, pari a 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.La misura consente ai lavoratori che, pur avendo maturato tali requisiti, decidono di proseguire l’attività lavorativa, di rinunciare all’accredito dei contributi previdenziali a proprio carico. In conseguenza di tale scelta, i contributi che normalmente sarebbero trattenuti in busta paga non vengono versati all’INPS né trattenuti nel cedolino, con un incremento immediato della retribuzione netta.
  • Nuova festa Nazionale.
    Dal 1° gennaio 2026, il 04 ottobre giorno dedicato a San Francesco D’Assisi, tornerà ad essere festa nazionale con effetti civili: chiusura luoghi di lavoro e diritto al trattamento retributivo di festività.

Per maggiori informazioni contattare il proprio referente dell’Ufficio Paghe dell’Associazione!