ARTIGIANI – LEGGE DI BILANCIO 2026 – NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO – PRIMA PARTE
28 Gennaio 2026Considerate le numerose informazioni, abbiamo ritenuto di suddividere la newsletter in due parti, vi inviamo la prima.
Il 31 dicembre 2025 è stata pubblicata, all’interno della Gazzetta Ufficiale, la Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) al cui interno sono contenute rilevanti novità in materia di lavoro.
Di seguito si analizzano sinteticamente le principali misure:
•Scaglioni Irpef 2026.
Si riduce dal 35 al 33% la seconda aliquota dell’IRPEF, il conteggio viene effettuato applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati dall’art. 10, TUIR, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro: 23%;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 33%;
c) oltre 50.000 euro: 43%.
•Detassazione incrementi rinnovi contrattuali.
Si prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, siano assoggettati – salva espressa rinuncia scritta del lavoratore – ad un’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
Tale regime si applica esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato con reddito non superiore a euro 33.000, sarà lo stesso dipendente che dovrà autocertificare la sussistenza del requisito richiesto dalla Legge.
•Detassazione premi di produttività.
Si riduce, limitatamente agli anni 2026 e 2027, dal 5% all’1% l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa. Per il medesimo periodo, inoltre, viene innalzato da 3.000 a 5.000 euro il limite complessivo annuo entro il quale si applica la predetta imposta sostitutiva.
•Detassazione lavoro festivo, notturno e a turni.
Per il periodo d’imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:
a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, come previsto dai CCNL;
b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come da CCNL;
c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, come da CCNL.
La detassazione è applicata nei confronti dei dipendenti con reddito di lavoro di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro.
•Trattamento integrativo settore turistico, ricettivo e termale.
Viene previsto per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2026, nel settore turistico, ricettivo e termale, un trattamento integrativo speciale ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5, Legge n. 287/1991) e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti.
Tale trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.
Spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro, nel periodo d’imposta 2025.
Detto trattamento si riconosce su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito.
•Buoni pasto elettronici.
Viene elevato da 8 a 10 euro il valore monetario giornaliero non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, mediante modifica dell’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR.
Per i ticket restaurant in formato cartaceo il limite rimane fermo a 4 euro.
•Fringe Benefit (Welfare).
Nessuna variazione alle soglie dei fringe benefit per il 2026.
Permangono pertanto le regole introdotte dal comma 390 della L.207/2024, valevoli per il triennio 2025-2027, che permettono l’esenzione fino a 1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori dipendenti, elevati a 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.
•Congedi parentali.
Viene esteso l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e, in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia.
•Congedi e permessi per malattia del figlio.
Viene modificata la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a 3 anni: viene elevata da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno il limite di tali congedi, non retribuiti, fruibili da ciascun genitore. L’applicabilità dell’istituto è ora estesa anche ai minori di età compresa tra i 3 e 14 anni.
Si ricorda che al di sotto dei 3 anni il diritto all’assenza (non retribuita) è esteso per tutta la durata della malattia del bambino.
•Bonus Mamme.
È incrementato da 40 a 60 euro mensili il cosiddetto “bonus mamme”, riconosciuto alle lavoratrici madri dipendenti (con esclusione del lavoro domestico) e alle lavoratrici madri autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie (incluse le casse professionali e la Gestione Separata), con due figli e fino al mese di compimento del decimo anno di età del secondo figlio. Il beneficio spetta a condizione che il reddito da lavoro sia inferiore a 40.000 euro annui. Si tratta di un beneficio concesso direttamente alla lavoratrice dietro apposita domanda all’INPS.
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente dell’Ufficio Paghe dell’Associazione!