ARTIGIANI FISCALE: PEC DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’: IMPORTANTI NOVITA’
11 Novembre 2025PEC DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’:
IMPORTANTI NOVITA’ CONTENUTE NEL DECRETO SICUREZZA LAVORO
Un pò a sorpresa il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto nel Decreto Legge n. 159/2025 (Decreto Sicurezza Lavoro), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 ottobre, alcune importanti modifiche alla normativa, inizialmente prevista dalla Legge di Bilancio 2025, che impone agli amministratori di società di dotarsi di Pec personale da comunicare al Registro delle Imprese. Sul punto erano sorte interpretazioni diverse tra il MiMIT e Unioncamere, sia sulle modalità sia sui termini di rispetto dell’obbligo.
Ora l’art. 13, commi 3 e 4, del DL. 159/2025 mette un punto fermo e chiarisce modi e tempi per adempiere, confermati questa volta anche dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo con Comunicato del 10.11.2025.
In primo luogo l’obbligo riguarda esclusivamente le seguenti figure, se presenti, nelle Società di Capitali (SRL, SPA, SAPA), nelle società cooperative e nelle società consortili:
- Amministratore Unico
- Amministratore Delegato
- Presidente del Consiglio di Amministrazione (solo in assenza di un Ammnistratore Delegato)
Sono quindi esclusi dall’obbligo di dotarsi di Pec personale gli amministratori delle società di persone (SNC e SAS).
Altra conferma, l’indirizzo Pec dell’amministratore non può coincidere con quello della società.
Per i soggetti che ricoprono una delle cariche sopra indicate per più società, è possibile invece utilizzare un unico indirizzo Pec.
Infine, i termini per effettuare la comunicazione al Registro delle Imprese variano a seconda che l’amministratore sia già in carica o di nuova nomina:
- Amministratori già in carica: per l’Amministratore Unico, l’Amministratore Delegato e per il Presidente del C.d.A., già in carica alla data del 31.10.2025, il termine per comunicare il proprio indirizzo digitale (Pec) è il 31 dicembre 2025;
- Nuove Nomine: Per le nomine o conferme successive al 31 ottobre 2025, la comunicazione va effettuata contestualmente alla domanda di iscrizione della nomina stessa.
La mancata comunicazione del domicilio digitale (Pec) dell’amministratore comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 206 a € 2.064, ridotta a 1/3 se l’adempimento viene regolarizzato entro 30 giorni dalla scadenza.
Per maggiori informazioni contatta l’Ufficio Nuove Imprese:
Lucchetta Emanuela 0421 335442
Schiabel Chiara 0421 335440