Aiuti pubblici in Regime De Minimis e aiuti di Stato
17 Giugno 2019È stato istituito il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato!
Si informa per opportuna conoscenza che lo Stato e le Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali. Alcuni aiuti di piccola entità rientrano nel regime definito dalla UE de minimis, per non incidere sulla concorrenza in modo significativo.
Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica alla CE, nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento “de minimis” n. 1407/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013 (generale), ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in cui l’aiuto è concesso e nei due esercizi finanziari precedenti). Nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi il massimale degli aiuti è ridotto a 100.000,00 euro ad impresa beneficiaria.
Ciò significa che, per stabilire se un’impresa possa ottenere un’agevolazione in regime de minimis occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quell’impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.) in regime de minimis, nell’arco di tre esercizi finanziari.
A titolo esemplificativo si elencano i contributi che rientrano nella sfera del “de minimis”:
- Contributi Sociali INPS: L. 214/2011 ex art. 24 c.27 incentivo giovani e donne – L.92/2012 ex art. 4 commi 8-11 riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per assunzione di ultracinquantenni disoccupati e di donne prive di impiego regolarmente retribuito;
- INAIL: Dl.gs 81/08 art. 11 c.1 lett. a e c. 5, bando Inail incentivi alle imprese;
- IRAP: Dl.gs 446/97 ex art. 11 deduzioni forfettarie assunzioni dipendenti a tempo indeterminato;
- Imposte sui redditi: L. 289/02 art. 63 e L. 388/00 ex art. 7 credito di imposta per incentivi occupazionali – L.R. 40/2010 ex art. 4 detassazione degli investimenti in attività di ricerca industriale;
- Sviluppo Italia: lavoro autonomo (prestito d’onore) – microimpresa – franchising;
- Agevolazioni regionali: bandi operativi regionali POR-FESR;
- Formazione: L. 388/00 modificato dall’art. 48 della L. 289/02 fondi paritetici interprofessionali per la formazione professionale continua;
- Artigiancassa, Consorzi FIDI e MCC: contributi a fondo perduto – agevolazioni per la riduzione dei tassi di interesse – L. 622/96 fondo centrale di garanzia – medio credito centrale – cosvig;
- Camera di Commercio: contributi vari.
L’impresa che richiede un aiuto pubblico di questo tipo dovrà quindi dichiarare all’Amministrazione che lo eroga quali aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l’amministrazione concedente verificherà la disponibilità residua sul massimale individuale dell’impresa. La cosiddetta “dichiarazione de minimis” è sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, disciplinata dal DPR 445/2000 che prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace. Nel caso un’agevolazione concessa in de minims superi il massimale individuale, l’aiuto non potrà essere concesso.
Considerata la difficoltà di reperire tutti gli aiuti pubblici ricevuti in regime de minimis o la possibilità di dimenticarne qualcuno, rincorrendo in sanzioni, si fa presente che il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Il regolamento è entrato in vigore il 12 agosto 2017. Il Registro è stato istituito presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico e costituisce uno strumento agile ed efficace per verificare le agevolazioni pubbliche percepite dall’Azienda, che potrà consultare le informazioni sugli aiuti pubblici ricevuti, accedendo alla seguente pagina: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza.
Dalla pagina indicata è possibile accedere a quattro sezioni:
- Le misure agevolative
- Gli aiuti individuali
- La lista Deggendorf
- Le sezioni trasparenza dei soggetti concedenti
Con il solo codice fiscale dell’impresa è possibile conoscere alcune informazioni sui contributi concessi all’impresa.
Le principali informazioni ricavabili sono le seguenti:
- tipo di aiuto (ad esempio, se aiuto de minimis o in esenzione)
- data del provvedimento di concessione e relativo numero di provvedimento e importo concesso
- i numeri del CUP, COR e CAR e il nome dell’Autorità concedente (Avepa, Regione Veneto, ecc.)
SI SEGNALA PERTANTO L’IMPORTANZA DI ACCEDERE AL REGISTRO E VERIFICARE GLI AIUTI PUBBLICI RICEVUTI, OGNI VOLTA CHE VIENE RICHIESTO ALL’AZIENDA DI COMPILARE UNA DICHIARAZIONE PER GLI AIUTI IN “DE MINIMIS”.
Si sottolinea inoltre che essendo stato attivato ad agosto 2017, le informazioni nel Registro non sono complete per compilare l’elenco degli aiuti percepiti nel triennio a cui fa riferimento il Regime de minimis.