AGEVOLAZIONI: Credito d’imposta R&S, innovazione tecnologica e design – novità sulla decorrenza del beneficio
14 Maggio 2021Si ricorda che la legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1064) ha apportato delle modifiche al credito d’imposta in R&S di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020, prorogando fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022 (in luogo del 31/12/2020) il beneficio per investimenti:
- in ricerca e sviluppo
- in innovazione tecnologica (anche con obiettivi di transizione ecologica o innovazione 4.0)
- in altre attività innovative (design e ideazione estetica in determinati settori)
e ridefinendo le misure del credito spettante ed i limiti massimi della spesa ammessa, assieme ad altre lievi modifiche.
Si riassumono qui di seguito le caratteristiche del credito d’imposta:
CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili.
IN CHE COSA CONSISTE IL CONTRIBUTO
È possibile ottenere un contributo in credito di imposta pari al:
20% per Ricerca e Sviluppo;
10% per Attività di innovazione tecnologica;
15% per Attività di innovazione tecnologica per transizione ecologica o innovazione digitale 4.0;
10% per altre attività innovative di design e ideazione estetica (settore tessile e della moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica);
QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili le spese sostenute per:
- personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato;
- quote di ammortamento di beni materiali mobili e software utilizzati nei progetti di Ricerca e Sviluppo/Innovazione tecnologica e canoni leasing;
- contratti di ricerca e innovazione tecnologica extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività ammissibili al credito d’imposta;
- acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali;
- consulenza e servizi equivalenti;
- materiali e forniture impiegati nei progetti di ricerca/innovazione tecnologica.
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo:
- sia ammesso dall’altra agevolazione di cui si intende fruire;
- non porti al superamento del costo sostenuto.
Per quanto riguarda la decorrenza delle nuove aliquote del credito di imposta è intervenuta l’Agenzia delle entrate che ha fornito la seguente regola di carattere generale in base alla quale: “la disciplina del credito di imposta (…) si applica anche ai progetti di ricerca avviati nei periodi d’imposta precedenti i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021 (periodo d’imposta di vigenza delle modifiche normative apportate con la legge di bilancio 2021)”. Pertanto, “alle spese sostenute nel 2020 ai sensi dell’articolo 109 del TUIR si applicano le aliquote previste dalla legge di bilancio 2020”. Le maggiori aliquote previste dalla legge di bilancio 2021 andranno, invece, applicate con riferimento alle spese ammissibili sostenute, ai sensi dell’articolo 109 del TUIR, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
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