Regolamento in materia di attività di installazione di impianti radiotelevisivi
19 Dicembre 2022DECRETO 29 SETTEMBRE 2022 N. 192
che costituisce Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti radiotelevisivi
Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre, è stato pubblicato il decreto 29 settembre 2022 n. 192 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, che entrerà in vigore il prossimo 28 dicembre 2022.
Il decreto legislativo 8 novembre 2021 n 207 (Decreto di attuazione del Codice europeo delle Comunicazioni) all’art 3 prevedeva l’adeguamento del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 alle modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda larga (di cui all’art 135-bis del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia).
Il decreto prevede la modifica del DM 37 in più punti:
- Modifica all’art 1 (Ambito di applicazione) del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37, estendendo e specificando l’ambito di applicazione della lettera b) che diviene «b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti»;
- Modifica all’art 2 Definizioni relative agli impiantiche al comma 1, lettera a), definisce il punto di consegna «ovvero il punto terminale di rete come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.207»;
- Modifica all’art. 2Definizioni relative agli impianti, con la sostituzione della lettera fcon «f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti»;
- Inserimento di un articolo 5 bis) (Adempimenti del tecnico abilitato) che prevede:
- Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
- Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
Per informazioni chiamare Uff. Sindacale
Sonia Cibin 0421335420