Sindacale

Ordinanza n. 64 Regione Veneto

7 Luglio 2020

NUOVE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE VENETO PER I DIPENDENTI CHE RIENTRANO DALL’ESTERO PER LAVORO

L’Ordinanza regionale n. 64 del 6 luglio impone nuove disposizione, in particolare l’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni, nei seguenti casi:

1) in caso di contatto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone, l’isolamento deve protrarsi per 14 giorni dall’ultimo contatto a rischio. L’isolamento dovrà proseguire in caso dell’accertamento di positività;

2) ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all’allegato 1), determina l’obbligo di isolamento fiduciario; l’isolamento ha durata di 14 giorni dall’ingresso in Veneto;

3) compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi; il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in autoisolamento;

In riferimento all’articolo 3) dell’Ordinanza si riportano gli obblighi per chi fa ingresso o rientra dall’estero per le sole esigenze lavorative: 

Sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese DIVERSO da quelli di cui all’allegato 1 per comprovati motivi di lavoro. Per tali soggetti si effettua un primo tampone rino-faringeo all’arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo.

La prestazione sanitaria è fornita dall’Azienda Ulss.

Il datore di lavoro provvede ad assolvere all’obbligo di cui sopra contattando l’azienda Ulss di riferimento e riammette, temporaneamente, il lavoratore se il primo tampone è negativo (d.lgs. 81/08, artt. 15 e 18), fermo l’obbligo per il lavoratore di rispettare tutte le prescrizioni relative all’ambiente di lavoro con obbligo in ogni caso dell’utilizzo della mascherina chirurgica.

Il lavoratore potrà essere definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina, solo dopo l’esito negativo del secondo tampone.

E’ vietata l’utilizzazione da parte del datore di lavoro della prestazione del lavoratore di cui il datore abbia conoscenza dell’obbligo di isolamento fiduciario.

Si fa presente che il datore di lavoro può rincorrere in SANZIONI (punto 6): nel caso di violazione degli obblighi di isolamento della presente ordinanza, anche per effetto di un’uscita dal luogo dell’isolamento (anche in strutture extrabitative), si applica la sanzione pecuniaria fissa di euro 1.000. In caso di violazione dell’articolo 3, si applica a carico del datore di lavoro la sanzione di euro 1.000 per ciascun lavoratore dell’azienda.

Si richiamano, tra le altre, le sanzioni penali previste dall’art. 452 c.p., con reclusione da 1 a 12 anni, e dall’art. 1, comma 6, d.l. 33/20 e dall’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 con arresto da 3 mesi a 18 mesi

e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Per scaricare:

  • l’Ordinanza n. 64 della Regione Veneto clicca qui
  • la lista dei paesi che non hanno restrizioni clicca qui (per quelli NON elencati si applicano le disposizioni di cui sopra)

Per informazioni contattare:
Roberto Mazzardis – 0421 335430 roberto.mazzardis@artigianisandona.it