ARTIGIANI – Dal 6 agosto 2026 nuove restrizioni sulla Formaldeide negli ambienti interni: facciamo un po’ di chiarezza
4 Marzo 2026FEDERAZIONI DI MESTIERE
Legno – Edilizia – Metalmeccanica – Moda
Fra pochi mesi la restrizione sulla Formaldeide…un po’ di risposte
La Commissione Europea ha adottato nuove significative misure per ridurre l’emissione di formaldeide da una vasta gamma di prodotti, tra cui i pannelli a base legno e i mobili e, con il Reg. (UE) 2023/1464, è stato definito un nuovo limite di legge, la cui data di applicazione per la maggior parte degli articoli è fissata al 6 agosto 2026.
Il Regolamento (UE) 2023/1464 del 14 luglio 2023 modifica l’Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, introducendo una nuova restrizione (voce 77) relativa alla formaldeide e ai prodotti che rilasciano formaldeide. L’obiettivo è limitare l’esposizione del pubblico alla formaldeide negli ambienti interni e proteggere la salute umana.
Il Regolamento è entrato in vigore il 6 agosto 2023, tuttavia la data di applicazione effettiva per i nuovi limiti è 6 agosto 2026 (per la maggior parte degli articoli), mentre per i veicoli stradali (interni dei veicoli) il termine è 6 agosto 2027.
I limiti di formaldeide imposti dal regolamento sono:
- 0,062 mg/m³ per mobili e articoli a base di legno (es pannelli, compensati)
- 0,080 mg/m³ per altri articoli (tessuti, plastiche, ecc.)
I limiti si riferiscono alle emissioni in camera di prova, secondo i parametri standard indicati nell’appendice 14.
Per “articolo” è inteso come un oggetto prodotto con una certa forma, superficie o design che determina la sua funzione in misura maggiore rispetto alla sua composizione chimica.
Le restrizioni riguardano principalmente:
- Mobili e articoli a base di legno nei quali si usano resine con formaldeide;
- Articoli diversi dal legno, come tessuti, pelli, materiali compositi, plastica, ecc.., che possono rilasciare formaldeide;
- Interni di veicoli stradali (componenti che rilasciano formaldeide nell’aria interna).
Il regolamento prevede alcune deroghe/esclusioni, tra le principali:
- articoli nei quali la formaldeide o sostanze liberanti formaldeide sono presenti esclusivamente in modo naturale nei materiali usati (ad es. emissioni naturali del Legno);
- articoli destinati all’uso esclusivo all’aperto, in condizioni prevedibili, se non contribuiscono all’emissione in ambienti chiusi;
- articoli da costruzione utilizzati all’esterno dell’involucro edilizio (non emettono formaldeide negli ambienti interni);
- articoli destinati esclusivamente ad uso industriale o professionale, se non c’è esposizione prevedibile del pubblico;
- veicoli usati (usati in precedenza) per i veicoli stradali;
- articoli già soggetti ad altre restrizioni (ad es. biocidi, dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale);
- articoli destinati a venire in contatto, direttamente o indirettamente, con prodotti alimentari soggetti al Regolamento (CE) n. 1935/2004.
Se un articolo immette formaldeide oltre il limite fissato nelle condizioni di prova, esso non può essere legalmente immesso sul mercato nell’Unione Europea dopo la data di applicazione del regolamento. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri possono intraprendere misure come il ritiro dal mercato, il richiamo o sanzioni amministrative.
Alcune raccomandazioni:
- testare i prodotti in camera di prova conformi alle condizioni dell’Appendice 14;
- Documentare i dati di prova;
- Rivedere le formulazioni e i materiali utilizzati (leganti, resine, adesivi, additivi) per selezionare quelli con emissioni ridotte di formaldeide;
- Gestire i fornitori richiedendo specifiche di emissione formaldeide e certificazioni;
- Conservare la documentazione tecnica (rapporto di prova, calcoli di correlazione, metodo di conversione), pronta per ispezione da parte delle autorità;
- Valutare programmi in “pre test” prima dell’immissione in mercato.
Per informazioni contatta l’ufficio Sindacale:
0421 335420 sonia.cibin@artigianisandona.it