ARTIGIANI SETTORE IMPIANTI E EDILIZIA – Modifiche al D.M. n. 37/2008 (lettera B)
26 Settembre 2025FEDERAZIONI DI MESTIERE IMPIANTI E EDILIZIA
Modifiche al D.M. 37/2008 (lettera B) in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici
Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 17 luglio 2025, n. 130, recante “Regolamento concernente modifiche al decreto 22 gennaio 2008, n.37, in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici“, che entrerà in vigore il prossimo 2 ottobre 2025.
Tale provvedimento opera una serie di rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 37/2008, per ciò che attiene, specificamente, alla lettera B) – impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali TV, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonchè le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti.
In particolare, il decreto modifica l’articolo 5 bis del succitato decreto legislativo, stabilendo che il Responsabile Tecnico (RT) dell’impresa si consulta col progettista edile ai fini dell’inserimento nel progetto edilizia dell’edificio di tutte le parti relative alla infrastruttura fisica multiservizio passiva, per gli investimenti prescritti dal T.U. edilizia (DPR 380/2001), all’articolo 135 bis, “Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici”.
In questo caso appare ora chiaro che il RT dell’impresa non ha alcun obbligo di intervenire direttamente “sul” progetto edile, come invece l’attuale formulazione, ora superata, sembra ambiguamente lasciare intendere, ma deve unicamente rapportarsi al progettista, mettendosi a disposizione per il tema in questione.
Inoltre, il decreto stabilisce che il RT dell’impresa abilitata secondo la lettera B), ai fini degli adempimenti di cui sopra, rilascia una “attestazione” che comunica come l’immobile sia “predisposto alla banda ultra-larga”, con ciò eliminando un’ulteriore, grave, ambiguità: la formulazione precedente stabiliva infatti che venisse rilasciata una “dichiarazione”, creandosi appunto malintesi con la dichiarazione di conformità alla regola dell’arte dell’impianto, avente – come noto – tutt’altra ratio.
Viene infine chiarito che l’obbligo d’invio della comunicazione obbligatoria (che prevede un costo per la committenza dell’immobile, fatturabile dall’impresa impiantistica) relativa all’edificio infrastrutturato per la banda ultra-larga, incombe sul RT dell’impresa abilitata, facendosi chiarezza anche in questo caso sui rispettivi ruoli dell’impresa e del progettista edile.
Si valutano positivamente le norme suindicate, poichè chiariscono, definitivamente ed inequivocabilmente, ruoli e responsabilità del RT dell’impresa abilitata e del progettista edile, venendo le stesse incontro a reiterate richieste di Confartigianato Impianti e delle altre Organizzazioni artigiane del comparto nei confronti del MIMIT.
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