Formazione

IMPORTANTE!! CORSO SICUREZZA OBBLIGATORIO PER R.L.S. INTERNI

26 Novembre 2024

ATTENZIONE:
per persone già formate

Ricordiamo che il Datore di Lavoro, nelle aziende dove i dipendenti hanno nominato un loro Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – R.L.S. – interno a seguito di apposita riunione indetta tra i lavoratori, deve provvedere a formarlo inizialmente con un corso di 32 ore, e ogni anno, ad aggiornarlo con un corso di 4 ore.
Ricordiamo che nelle aziende artigiane fino a 15 lavoratori il R.L.S. può NON essere interno e il Datore di Lavoro può delegare un R.L.S. Territoriale individuato dagli Enti Bilaterali.

L’Associazione pertanto organizza un corso di aggiornamento di 4 ore per Venerdì 13 Dicembre 2024 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 al costo di 80,00 € + IVA a partecipante, da versare prima dell’inizio dello stesso.

I COMPITI DEL R.L.S. INTERNO: Estratto D.lgs 81/2008:

Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite/verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati durante la sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

Per aderire compila e invia il modulo all’Ufficio Sicurezza ENTRO Martedì 10 Dicembre 2024

Per ulteriori informazioni chiamare l’Ufficio Sicurezza:

Mazzardis Roberto – 0421 335430 roberto.mazzardis@artigianisandona.it