PROROGA AL 2025 DEI CORSI ABILITANTI PER I MANUTENTORI DEI PRESIDI ANTINCENDIO
15 Novembre 2024NOVITA’ sulla PREVENZIONE INCENDI
PROROGATA LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LE MANUTENZIONI AI PRESIDI ANTINCENDIO AL 25 SETTEMBRE 2025
Per le manutenzioni (le istallazioni sono escluse) OBBLIGATORIA la formazione agli addetti che si occupano di presidi antincendio
Necessario un corso specifico per ogni tipologia di attrezzatura antincendio
Informiamo che è stato prorogato di un altro anno (fino al 25 settembre 2025) l’obbligo di formare tutti gli operatori manutentori per i seguenti presidi antincendio:
- Estintori
- Idranti
- Porte e finestre tagliafuoco
- Sprinkler
- IRAI- rivelazione allarme incendio
- EVAC – evacuazione fumo e calore
- Impianti ad estinzione gassosa
- Impianti a schiuma
- Impianti aerosol
- Impianti water-mist
- Impianti a polvere
- Impianti a riduzione d’ossigeno
- Impianti a pressione differenziale
Per ognuno di questi presidi è previsto un corso teorico e pratico specifico (si va da un minimo di 12 ore per gli estintori ad un massimo di 40 ore per sistemi di spegnimento più complessi).
Dopo il 25 settembre 2025, quindi, sarà obbligatorio per le persone che effettuano attività di manutenzione sui presidi indicati essere “qualificati”, ovvero possedere un’attestazione rilasciata dai Vigili del Fuoco.
Si precisa come la stessa prescinda dal possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008, essendo prevista dal Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro, il decreto legislativo n. 81/2008, articolo 36 e tocchi anche presidi che non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 37 (ad esempio: estintori e porte tagliafuoco).
Lo schema del provvedimento prevede, come noto, che vi siano tre tipologie di percorso per l’ottenimento della «qualifica di “tecnico manutentore antincendio”» e cioè:
- Caso 1 = esame “completo”, ovvero prova scritta con quiz a risposta multipla, esame orale e prova pratica, sostenibile solo a seguito di percorso formativo specifico per il presidio per il quale ci si qualifica.
- Caso 2 = esame “completo” senza frequenza di corso, come sopra indicato: è la modalità d’esame ascrivibile alle persone che possano vantare esperienza documentata di almeno 3 anni (alla data del 25 settembre 2022) nella manutenzione antincendio per il presidio per il quale ci si intende qualificare: tale possibilità vale solo per un periodo “transitorio” e non “a regime”.
- Caso 3 = esame “ridotto”, ovvero solo orale, per le persone che svolgono attività da 3 anni (vedi sopra) e siano in possesso di formazione certificata pregressa.
Scarica la lista delle varie tipologie di corsi per i manutentori di presidi antincendio
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Sicurezza:
Roberto Mazzardis
0421335430 – roberto.mazzardis@artigianisandona.it