EMERGENZA COVID-19: GREEN PASS – Obbligo per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021
20 Settembre 2021Nella seduta del Consiglio dei Ministri di giovedì scorso 16 settembre è stato approvato un Decreto Legge, ancora non pubblicato in Gazzetta, che prevede l’estensione dell’ambito applicativo delle certificazioni verdi Covid 19 e il rafforzamento delle attività di screening.
Approvato in via definitiva dal Parlamento la Legge di conversione del Decreto Legge 125 del 23 Luglio scorso, pubblicata in G.U. il 18 settembre, che conferma l’accesso con il Green Pass a diversi luoghi ed eventi, oltre che estendere la validità del certificato verde, con ciclo completo di vaccinazione, da 9 a 12 mesi.
Segnaliamo, riservandoci ulteriori approfondimenti, alcuni aspetti del nuovo Decreto Legge di interesse per le imprese, così come risultanti dalle bozze del provvedimento e dal comunicato stampa di Palazzo Chigi.
Chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, che sia dipendente o autonomo, è tenuto, per accedere nei luoghi in cui si svolge la propria attività, a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19.
L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.
L’obbligo decorre dal 15 ottobre 2021 e sarà in vigore sino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.
I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o risultino con certificazione non valida al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono immediatamente sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.
La sospensione sarà efficace fino alla presentazione della Certificazione verde valida.
Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione, nè altro compenso o emolumento, non ci saranno conseguenze disciplinari e sarà garantito il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro può prevedere la sostituzione temporanea del dipendente.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e dovranno definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Su tali modalità si attendono specifiche indicazioni tramite circolari ministeriali esplicative elaborate di concerto con il Garante sulla Privacy.
Si ricorda che allo stato attuale l’unico metodo di verifica del possesso VALIDO di green pass risulta essere quello della scansione del codice QR tramite la app VerificaC19 sia che il codice venga reso su supporto digitale che cartaceo.
La semplice esibizione e controllo visivo del certificato verde non risponde nè alle indicazioni della norma covid-19, nè ai provvedimenti del Garante sulla privacy e risulta pertanto sanzionabile un comportamento diverso da quello della sola verifica tramite app (compresa la registrazione di dati vaccinali su schede personali, fotocopie del certificato verde, annotazioni non previste dai protocolli sulla privacy sanitaria in materia di vigilanza sanitaria aziendale).
Per le persone guarite dal Covid la certificazione verde sarà valida a decorrere dalla somministrazione della prima dose di vaccino, mentre per tutti gli altri la validità continua a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.
E’ stato inoltre confermato che, con un distinto provvedimento anch’esso in fase di pubblicazione, sarà prolungata a 72 ore la validità dei certificati verdi connessi a test antigenici molecolari mentre rimarranno di 48 ore per i test antigenici rapidi.
È prevista per i datori di lavoro la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro nel caso di lavoratori che abbiano effettuato accesso ai luoghi di lavoro violando l’obbligo di Green Pass.
Le farmacie sono tenute ad assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi calmierati (8 euro per i minorenni e 15 euro per i maggiorenni).
Viene istituito un fondo destinato a finanziare l’esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
GREEN PASS OBBLIGATORIO – Categorie soggette
Dal 1° Luglio : Eventi conseguenti a cerimonie Civili e Religiose – Accesso a Residenze sanitarie assistenziali Rsa;
Dal 6 Agosto: Servizi di Ristorazione per il consumo al tavolo al chiuso – Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive – Attività di sale gioco sale scommesse – Concorsi pubblici – Sagre e Fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento – Strutture Ospedaliere – Musei, mostre, Centri Culturali, sociali e ricreativi al chiuso – Piscine palestre. sport di squadra, centri benessere, se al chiuso – Aerei, Treni, navi, traghetti, autobus di linea interregionali e a noleggio;
Dal 11 settembre Scuola (obbligo per insegnati, personale e da chiunque acceda alle strutture per visita o attività lavorativa esterna ) – Università (obbligo docenti, personale, studenti e per chi acceda per attività lavorativa esterna);
Dal 10 ottobre: Addetti esterni ( lavoratori, autonomi) alle strutture socio sanitarie ( con obbligo di vaccinazione);
Dal 15 ottobre: Accesso a luoghi di Lavoro pubblici e Privati – Attività di volontariato, Partite Iva, colf e badanti – Parlamentari ed istituzioni pubbliche devono adeguarsi.
Per scaricare li Decreto Legge 122 del 10 Settembre 2021 Clicca qui
Per scaricare il Decreto Legge 111 del 6 agosto 2021 clicca qui
Per scaricare il Decreto Legge 105 del 23 luglio 2021 clicca qui.
Per scaricare la Circolare Ministero dell’Interno del 10 Agosto 2021 clicca qui
Per Scaricare la Circolare Ministero della Salute del 04 Agosto 2021 clicca qui
Per scaricare l’ App VerificaC19 in versione Android clicca qui
Per scaricare l’ App VerificaC19 in versione Apple clicca qui
Per scaricare il modello di delega per la attività di verifica ad un incaricato clicca qui
Per scaricare il cartello di avviso dell’obbligo di possesso di Green Pass in attività della ristorazione clicca qui
Per ulteriori informazioni in merito al Green Pass clicca qui