EMERGENZA COVID-19: Le nuove regole dal 7 aprile – Prime indicazioni
1 Aprile 2021Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera, nella seduta di ieri, al nuovo decreto legge che, di fatto, proroga le misure per le Zone Rosse e le Zone Arancioni ed elimina le zone Gialle e Bianche sino al 30 Aprile.
Siamo pertanto in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e della conferma o modifica della fascia di rischio prevista per il Veneto .
Il nuovo dispositivo che entrerà in vigore dal 7 aprile prossimo, confermerebbe sostanzialmente l’impianto delle misure già in atto, introducendo due importanti novità:
- L’obbligo di vaccinazione per tutto il personale che opera nel settore sanitario
- L’impossibilità di emanare, da parte dei Governatori delle Regioni, ordinanze in merito all’organizzazione delle attività nelle scuole
Ø Si indicano, di seguito, le principali norme, presenti nella bozza discussa in Consiglio dei Ministri.
- Dal 7 al 30 aprile 2021 tutte le regioni saranno in fascia arancione o rossa. Non sono previste zone gialle o bianche
- In base dell’andamento dell’epidemia e in relazione allo stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini sarà possibile prevedere deroghe alle misure di contenimento del coronavirus
- Dai nidi alla prima media in presenza dal 7 al 30 aprile. I presidenti delle regioni non potranno più chiudere le scuole che accolgono bambini e studenti dal nido fino alla prima media.
- SBLOCCO CONCORSI PUBBLICI
• Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.
• Lo svolgimento delle prove deve avvenire nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico - OBBLIGO DI VACCINO PER OPERATORI SANITARI
• Obbligo di vaccino per gli esercenti, le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali.
• La vaccinazione sarà requisito essenziale per l’esercizio della professione. Per chi rifiuta è previsto lo spostamento a mansioni, anche inferiori con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate. Se ciò non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta retribuzione.
• Dovranno essere le Regioni e le Province autonome a segnalare alle Asl gli operatori sanitari che non si sono vaccinati. - Slitta la riapertura di cinema e teatri che restano chiusi sino al 30 Aprile
- Seconde Case si possono raggiungere, anche in zona rossa e da fuori regione di residenza, dal solo nucleo familiare convivente, se queste non sono abitate e se proprietari o titolari di un contratto di affitto antecedente il 14 gennaio 2021. Attenzione alle ordinanze Regionali che normano in modo differente le modalità di spostamento da e verso le regioni.
Ingresso dall’estero – Paesi europei
Si ricordano inoltre gli obblighi introdotti dall’Ordinanza del Ministero della salute del 30 marzo e validi sino al 6 Aprile, in merito alle modalità di rientro dall’estero per chi ha soggiornato o transitato nei 15 giorni antecedenti dal suo ingresso in Italia da un paese europeo (Lettera C allegato 20 DPCM 2/03/2021) e precisamente:
- comunicazione del proprio ingresso in territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione della propria Azienda Sanitaria competente
- sottoporsi, a prescindere dall’esito del test obbligatorio già effettuato ( art.51 c 6 DPCM 02/03/2021), a sorveglianza sanitaria e a un periodo di quarantena di 5 giorni
- effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di quarantena:
ZONA ARANCIONE
SPOSTAMENTI
• Vietati gli spostamenti dalle 22.00 alle 5.00 del mattino e quelli fuori dal proprio Comune e dalla propria Regione.
• Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute.
• Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione.
Comuni sotto i 5 mila abitanti
• Nei piccoli comuni con massimo 5.000 abitanti sono consentiti spostamenti in un raggio di30 km con divieto di spostamento nei capoluoghi di provincia.
Spostamenti verso abitazioni private
• È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata che si trova nello stesso Comune, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.
BAR E RISTORAZIONE
• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
• Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
• Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito fino alle 18.
ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI
• Esercizi commerciali tutti aperti, con i consueti orari, nel rispetto dei protocolli e delle misure anti contagio.
• Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie
SCUOLA
• Nidi e infanzia in presenza
• Scuola primaria in presenza
• Scuola media in presenza
• Scuole secondarie superiori in presenza al 50% e fino ad un massimo del 75%
ZONA ROSSA
SPOSTAMENTI
• È vietato ogni spostamento, sia nel proprio Comune che verso altri Comuni, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
• È vietato,come regola generale, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata .
• Vietati gli spostamenti da una Regione all’altra.
• È consentito lo spostamento per il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.
BAR E RISTORANTI
• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
• Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
• Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito fino alle 18.
SERVIZI ALLE PERSONE
• Sono sospese le attività di barbieri, parrucchieri, estetiste e tatuatori
ATTIVITA’ COMMERCIALI
• Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.
• Chiusi i mercati, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
• Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
SCUOLA
• Nidi, infanzia e prima media in presenza
ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA
• Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal CIP. Sospese le attività nei centri sportivi.
• Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.
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