Sindacale
EMERGENZA COVID-19: Veneto in zona ARANCIO da lunedì 8 marzo
5 Marzo 2021In riferimento alle indicazioni che giungono dalla Regione del Veneto ed in base ai dati del monitoraggio settimanale effettuato dell’Istituto Superiore di Sanità, il Veneto dovrebbe rientrare tra le Regioni inserite in zona ARANCIO nell’ordinanza che il Ministro Speranza firmerà in serata e che sarà valida a partire dalle ore 00.00 di lunedì 8 marzo 2021.
Si ricordano, di seguito, le principali norme, più restrittive rispetto a quelle vigenti in zona gialla, che saranno quindi in vigore da lunedì:
- Vietati gli spostamenti fuori del comune di residenza con le eccezioni dei motivi di necessità, lavoro o salute e di ritorno al luogo di residenza, domicilio o abitazione. E’ necessario compilare il modulo di autocertificazione per ogni spostamento fuori comune.
- Nei piccoli comuni con massimo di 5.000 abitanti sono consentiti gli spostamenti in un raggio di 30 Km con divieto di spostamento nei capoluoghi di provincia.
- E’ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata che si trova nello stesso comune, tra le 5.00 e le ore 22.00 a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sè i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.
- Sono sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie). Ammessa la ristorazione nelle attività ricettive, rivolta ai soli ospiti della struttura.
- Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
- Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione per asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella indicata dal codice Ateco 56.3 (BAR e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.
- Agli esercizi della ristorazione è consentito il servizio sostitutivo di mensa aziendale per i dipendenti/addetti delle sole aziende convenzionate, che abbiano preventivamente sottoscritto contratti di servizio continuativo e comunicato tale attività al comune sede dell’impresa di ristorazione.
- E’ prevista la facoltà dei Presidenti di Regione chiudere gli Istituti scolastici con ricorso alla didattica a distanza nei territori in cui si raggiunga un’incidenza di 250 casi ogni 100.000 abitanti.
- Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura ad eccezione delle biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.
- Rimangono aperte tutte le attività di commercio di vicinato e di servizio alle persone (barbieri, parrucchieri, estetiste, tintorie e lavanderie).
- Come in zona gialla, nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno di mercati o centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Per scaricare il testo del DPCM 2 marzo 2021 clicca qui
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