EMERGENZA COVID-19: DPCM 14 Gennaio 2021
18 Gennaio 2021Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato, nella serata di ieri, il nuovo DPCM che si affianca al Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri di mercoledì.
Confermando il dispositivo relativo la mobilità delle persone, come indicato nel Decreto Legge 2/2021, il DPCM che entra in vigore dalle ore 00.00 di domani 16 gennaio e rimarrà in vigore sino al 5 marzo, prevede:
– Proroga della sospensione dell’attività degli impianti sciistici sino al 15 febbraio
– Conferma della sospensione delle attività di discoteche, palestre, cinema, teatri, parchi divertimento per tutta la durata del DPCM
– I musei potranno aprire – in zona GIALLA – dal lunedì al venerdì
– Bar e attività di vendita al dettaglio di bevande (attività principale Ateco 56.30 e 47.25 ), a prescindere dall’ area di rischio, potranno effettuare l’asporto sino alle ore 18.00.
E’ sempre comunque consentito il servizio di consegna a domicilio.
La cabina di Regia riunitasi nella mattinata di oggi, in base ai nuovi indici indicati nei provvedimenti governativi, ha proposto al Ministero della Salute una nuova classificazione delle regioni con l’entrata in vigore da domenica 17 gennaio.
ZONA ROSSA Lombardia, Calabria, Sicilia, Provincia Autonoma di Bolzano (le due ultime su loro richiesta)
ZONA ARANCIO Piemonte, Liguria, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Puglia.
ZONA GIALLA Valle d’Aosta, Toscana, Abruzzo, Campania, Basilicata, Sardegna
Al momento dell’invio della presente informativa non sono ancora stati pubblicati i Decreti del Ministero della Salute e pertanto gli elenchi sopra indicati potrebbero avere variazioni.
Si ricordano di seguito le variazioni previste dal DL 14 gennaio n.2 già oggetto di nostra informativa del 14 gennaio.
- Proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio (decreti-legge n. 19 e 33 del 2020).
- Conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto, già in vigore, di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicheranno le seguenti misure:
- E’ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.
Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
- Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- E’ istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.
In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse, ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.
- E’ istituita una piattaforma informativa nazionale dei vaccini idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.
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