COVID-19: Ordinanza Regione del Veneto 151/2020 integrata dalle risposte ai quesiti posti agli uffici regionali
13 Novembre 2020Come anticipato con l’informativa di ieri, la Regione del Veneto ha emesso propria ordinanza (n.151 del 12/11/2020) con effetto dalle ore 24 di oggi, 13 novembre 2020, e valevole sino alle 24 del 22 novembre 2020, comunque prorogabile per ulteriori successivi periodi.
Il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia Romagna hanno emesso la stessa ordinanza, la prima valevole fino al 29 Novembre e la seconda valevole sino al 3 dicembre.
Di seguito le disposizioni dell’ordinanza – coordinate con le risposte ai quesiti posti in queste ore agli uffici Regionali – ad integrazione delle disposizioni previste dal DPCM 03/11/2020.
Fermo restando il divieto nazionale di mobilità tra le ore 22.00 e le 05.00
NEI GIORNI PREFESTIVI E FESTIVI:
- Le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono CHIUSE al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le attività di farmacie, parafarmacie, tabaccherie e edicole.
Sono anche CHIUSI all’interno di tali strutture ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, pizzerie d’asporto e altri esercizi di somministrazione, mentre possono tenere APERTO al loro interno parrucchieri e lavanderie in analogia a quanto previsto per le zone rosse.
NEI GIORNI FESTIVI:
- E’ vietata l’attività degli esercizi di vicinato (commercio al dettaglio di piccole dimensioni), al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le attività di farmacia, parafarmacia, tabaccheria, edicola e la vendita di generi alimentari.
- Sono quindi CHIUSE anche le attività di vendita di fiori e piante (fiorerie), eccetto i garden della filiera agricola che potranno invece operare, poiché è sempre ammessa la vendita dei prodotti agricoli.
- Sono inoltre CHIUSI i negozi di vendita di prodotti alimentari per animali.
- Al di fuori dei “centri commerciali” sono APERTI, con le limitazioni d’orario imposte dal DPCM 03/11/2020, ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie pizzerie d’asporto,
- APERTI anche parrucchiere, estetiste, noleggi di biciclette.
- NON potranno essere svolti i mercatini dell’antiquariato.
- Le Concessionarie d’auto potranno tenere APERTO solo se attività di vicinato, mentre se in possesso di autorizzazione di media struttura di vendita dovranno rimanere chiuse.
- La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata per tutte le tipologie di prodotto (alimentare/non alimentare).
INOLTRE
- L’attività di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio (massimo alle ore 18.00) si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.
- È sempre vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità previste per gli stessi.
- L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.
- È fatto divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano.
- È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso.
- È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
- Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro.
- E’ obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi.
- È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i residenti in tali aree e per i turisti alloggiati negli alberghi in tali località.
- Potranno essere sospese, nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato, solo a seguito del rilascio del parere del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale ghe affermi che queste attività sono pericolose per la diffusione del covid-19.
- Il trasporto pubblico locale su acqua, gomma e ferro nonché i servizi non di linea sono rimodulati al fine di assicurare i servizi minimi di linea e quelli non di linea soddisfacendo l’effettiva domanda di trasporto, garantendo il rispetto delle limitazioni del 50% della capienza dei mezzi. La riduzione della capienza NON si applica nel servizio taxi.
- Nei casi di competizioni sportive che si svolgono nel territorio regionale in conformità alle disposizioni del DPCM 3.11.2020 e ssmm., gli sportivi partecipanti alla competizione e gli accompagnatori provenienti da altre Regioni accedono all’impianto sportivo purché muniti di certificazione dell’avvenuta effettuazione di test, anche rapidi, con esito negativo non anteriore a 72 ore precedenti rispetto alla competizione agonistica.
Per scaricare il testo dell’Ordinanza 151/2020 clicca qui
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